Cassazione civile Sez. V sentenza n. 14309 del 19 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di impugnazione non preceduta dalla notificazione della sentenza, qualora l'appello sia notificato, ai sensi della seconda parte del comma primo dell'art. 330 c.p.c., presso il difensore costituito in primo grado e la notifica non si perfezioni per intervenuto trasferimento del destinatario dell'atto, l'impugnante ha l'onere di ripetere la notifica nel nuovo domicilio del medesimo difensore, ricercandolo presso l'albo professionale. Qualora il nuovo domicilio non sia accertabile, si configura una situazione del tutto analoga all'irreperibilitą, ovvero al caso in cui manchi la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, per cui si applica il criterio, ulteriormente sussidiario, previsto dal terzo comma dell'art. 330 c.p.c. che dispone la notifica alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 137 e ss. c.p.c. L'adempimento delle formalitą della notifica, comunque, deve avvenire entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'appellante il rischio che le nuove modalitą di notifica non consentano di rispettare detto termine.

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