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Articolo 750 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

Dispositivo dell'art. 750 Codice di procedura civile

L'istanza per l'imposizione di una cauzione a carico dell'erede o del legatario, nei casi previsti dalla legge [c.c. 492, 639, 640, 647], è proposta, quando non vi è giudizio pendente (1), con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione(2).

Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizionedel ricorrente e dell'erede o legatario davanti a sé e stabilisce il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere loro notificati.

Il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione con ordinanza[119; disp. att. 86], contro la quale è ammesso reclamo al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 739(3). Il presidente della corte di appello provvede con ordinanza non impugnabile previa audizione degli interessati a norma del comma precedente.

Le stesse forme si osservano nei casi previsti negli articoli 708 e 710 del Codice civile, relativamente agli esecutori testamentari.

Note

(1) Secondo l'opinione dottrinale più autorevole il procedimento descritto dalla norma in analisi si svolge di fronte al Presidente del tribunale nel caso in cui sia necessario imporre una cauzione a carico dell'erede o del legatario, quando i creditori o gli altri aventi causa chiedano all'erede che abbia accettato col beneficio d'inventario chiedano di portare idonea garanzia ai sensi dell'art. 492 del c.c.. Inoltre, la norma trova applicazione anche nell'ipotesi descritta dagli artt. 639 e 640 in base ai quali può essere imposto all'erede o al legatario, beneficiari di una disposizione testamentaria risolutivamente condizionata nonché sospensiva o a termine iniziale, di portare idonea garanzia in favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avveri. Ancora, la norma si applica nel caso di disaccordo tra più esecutori testamentari ai sensi dell'art. 708 del c.c. ovvero nel caso in cui si richieda l'esonero dell'esecutore testamentario ai sensi dell'art. 710 del c.c..
(2) Si precisa che due sono le condizioni necessarie affinché si possa applicare il procedimento descritto dalla presente norma, ovvero è necessario che non pensa nessun giudizio tra le parti e che non sorga alcuna contestazione sul diritto dell'erede o del legatario a succedere. Infatti, se vi fosse una tale contestazione sarebbe competente ad imporre la cauzione giudice ordinario competente nel merito e non il presidente del tribunale.
(3) Contro l'ordinanza pronunciata dal Presidente è ammesso reclamo dinnanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del c.p.c.. Si tratta di uno dei pochi casi in cui è ammesso il reclamo avverso i provvedimenti del Presidente del Tribunale poiché tali provvedimenti non sono reclamabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre in genere gli unici provvedimenti reclamabili sono quelli pronunciati da un giudice collegiale.

Spiegazione dell'art. 750 Codice di procedura civile

La condizione per promuovere l'istanza di imposizione della cauzione prevista dalla norma in esame è che non vi sia contestazione sul diritto relativo alla successione, poiché in tale diversa ipotesi la relativa richiesta dovrà essere proposta al giudice ordinario dinanzi al quale pende il giudizio successorio.

Legittimati a presentare la suddetta istanza, nei confronti dell'erede beneficiato, sono i creditori relativamente ai beni mobili compresi nell'inventario e ai i frutti degli immobili (si veda art. 492 del c.c.), mentre nel caso di disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva, sono legittimati, nei confronti dell'erede o del legatario, coloro ai quali si devolverebbe l'eredità o il legato nel caso in cui la condizione si verificasse (si veda art. 639 del c.c.).
L'ultimo comma di questa norma estende espressamente l'applicazione del procedimento in esame alle ipotesi disciplinate dagli artt. 708 e 710 c.c. con riferimento agli esecutori testamentari.
Inoltre, questo stesso procedimento è richiamato dall'art. 81 delle disp. att. c.c. in relazione ai casi previsti dal terzo comma dell’art. 1286 del c.c. e dal terzo comma dell’art. 1287 del c.c. relativi alle obbligazioni alternative.

Secondo la tesi che si ritiene preferibile, il procedimento in esame va ricondotto alla categoria dei procedimenti di volontaria giurisdizione, sebbene parte della dottrina contesti tale classificazione, ritenendo che si tratti di una tipica forma di tutela camerale avente per oggetto diritti soggettivi.

L'atto introduttivo riveste, anche in questo caso, la forma del ricorso, il quale deve essere diretto al presidente del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (che, ex [[456cc], coincide con quello dell'ultimo domicilio del defunto).
Il suo contenuto è quello previsto dall’art. 125 del c.p.c. e deve contenere l'esposizione dei motivi per i quali l'istante teme pregiudizio per le proprie ragioni.
Dopo la presentazione del ricorso, il presidente del tribunale pronuncia il decreto di fissazione dell'udienza davanti a sé, alla quale dovranno comparire il ricorrente e l'erede o il legatario; con lo steso decreto il presidente fissa il termine entro il quale ricorso e decreto devono essere notificati agli interessati.

Il provvedimento conclusivo riveste la forma di ordinanza con la quale il presidente stabilisce le modalità e l'ammontare della cauzione.
Per il contenuto dell'ordinanza occorre fare riferimento alle previsioni degli artt. 119 c.p.c. e art. 86 delle disp. att. c.p.c..
In particolare, la prima di tali norme stabilisce che nel provvedimento con cui il giudice impone una cauzione ne deve essere indicato l'oggetto, il modo di prestarla e il termine entro cui la prestazione deve avvenire.
La seconda norma, invece, dispone che, di regola, la cauzione debba essere prestata in danaro o in titoli del debito pubblico nei modi stabiliti per i depositi giudiziari, ma il giudice può disporre diversamente (può, infatti, consistere anche nella prestazione di una garanzia reale, quali pegno o ipoteca, o personale, quale una fideiussione).
L'ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale è soggetta a reclamo, che va proposto al presidente della corte d'appello.
Il procedimento di reclamo segue lo stesso modello di quello previsto per il primo grado e si conclude, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, con la pronuncia di una nuova ordinanza presidenziale.
Quest’ultima, però, non è impugnabile secondo quanto espressamente previsto al comma 3 della norma in esame.

Massime relative all'art. 750 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 24218/2018

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello e la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

Cass. civ. n. 1764/2008

Il provvedimento di esonero dell'esecutore testamentario per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi è assunto — in considerazione dell'espresso richiamo all'art. 710 c.c. contenuto nell'art. 750, ultimo comma, c.p.c. — dal Presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al Presidente della Corte d'appello; la decisione assunta da quest'ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell'art. 750 c.p.c. ed alla regola generale di cui all'art. 739 c.p.c.

Cass. civ. n. 18459/2007

In tema di provvedimenti impositivi di cauzione a carico dell'erede o del legatario, l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 750 c.p.c. dal presidente della Corte d'appello, in sede di reclamo avverso analoga pronuncia del presidente del tribunale, non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., stante la sua espressa qualificazione come non impugnabile ed in quanto la stessa, emessa all'esito di un procedimento di volontaria giurisdizione, non incide in modo diretto e definitivo su situazioni di diritto soggettivo, essendo strumentale alla tutela di esse e suscettibile di revoca o modifica, a differenza della diversa pronuncia, resa con la medesima ordinanza, attinente alle spese del procedimento. (Il principio è stato affermato dalla S.C. che, dichiarando inammissibile il ricorso straordinario avverso l'ordinanza predetta nella parte relativa al merito, ha pronunciato la sua ammissibilità e, nella fattispecie, infondatezza con riguardo al capo relativo, alle sole spese processuali).

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