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Articolo 1287 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Decadenza dalla facoltā di scelta

Dispositivo dell'art. 1287 Codice Civile

Quando il debitore, condannato alternativamente a due prestazioni, non ne esegue alcuna nel termine assegnatogli dal giudice(1), la scelta spetta al creditore.

Se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non l'esercita nel termine stabilito o in quello fissatogli dal debitore(2), la scelta passa a quest'ultimo.

Se la scelta è rimessa a un terzo e questi non la fa nel termine assegnatogli, essa è fatta dal giudice [1349; 81].

Note

(1) Il termine in questione è quello per la scelta: esso coincide con quello di adempimento (1184 c.c.) se scelta e adempimento sono contestuali; questi sono invece diversi se la scelta deve precedere l'adempimento (1286 c.c.).
(2) Il debitore deve fissare un termine congruo per il creditore, sotto pena di nullità (1418 c.c.).

Ratio Legis

La norma sanziona l'inosservanza del termine fissato per la scelta della prestazione da eseguire facendola passare all'altra parte o, se spettava a un terzo, al giudice.

Spiegazione dell'art. 1287 Codice Civile

Criteri e modi per la determinazione di quale delle prestazioni, dedotte in obbligazione, debba essere eseguita. Concentrazione. Dichiarazione di volontà, esecuzione; impossibilità sopravvenuta di una delle due prestazioni.

Posto che nell'obbligazione alternativa più sono le prestazioni dedotte in obbligazioni ed una sola deve essere eseguita, è necessario stabilire in qual modo e con quali criteri viene determinata la prestazione eseguibile.

La determinazione della prestazione esigibile si dice concentrazione. Essa si può effettuare in modi differenti.

Di regola si effettua con la scelta, che, a sua volta, può consistere in una dichiarazione di volontà o nell'esecuzione della prestazione da parte del debitore, che abbia il diritto di scelta.

Può anche avvenire in dipendenza dal fatto che una delle prestazioni diventa impossibile per cause non imputabili ad alcuna delle parti o per cause imputabili al debitore, se questo ultimo aveva il diritto di scelta.


Facoltà di scelta. Soggetto al quale appartiene. Attribuzione espressa o tacita di dette facoltà.

L'art. 1286 disciplina precisamente l'esercizio della facoltà di scelta e pone due serie di regole, una concerne i soggetti od organi ai quali appartiene questa facoltà e le rispettive modalità; l'altra concerne la variabilità o meno della scelta fatta.

Sul primo punto, il codice civile in vigore, così come quello antecedente, accoglie la regola che la scelta spetta al debitore, salvo che essa sia stata attribuita al creditore o ad un terzo. Ciò è la conseguenza del canone fondamentale, alla stregua del quale, ogni obbligo, nel caso di dubbio, si interpreta sempre in un senso, che riesca ad attenuare l'onere del debitore.

Quindi, dove non vi è una diversa attribuzione di facoltà (che può risultare da legge o da contralto od altro atto o fatto giuridico idoneo) il debitore effettua la scelta.

Il codice del 1865 richiedeva che questa attribuzione fosse espressa e propriamente esigeva una dichiarazione esplicita, ancorché non espressa in forma sacramentale.

Ora questo requisito non è apparso giustificato. Non si comprende infatti perché, se risulti, in modo chiaro ed univoco, la volontà delle parti nel senso della attribuzione di facoltà di scelta ad un soggetto, questa debba essere inefficace, solo perché non derivante da dichiarazione esplicita. Bene dunque il codice vigente ha soppresso la necessità della forma espressa, reputando bastevole che la si possa dedurre in base alle norme comuni di interpretazione dei contralti o degli altri fatti, che pongono in essere la obbligazione alternativa.


Scelta attribuita al creditore, al debitore od al terzo

Il codice vigente prevede che sia data la facoltà di scelta a terzi od anche a più persone congiuntamente.

Questi casi non erano regolati dal codice precedente: perciò nella pratica si erano verificati inconvenienti per detta mancata previsione ed erano sorti dubbi sul comportamento da seguire. Così, quando essendo più le persone, alle quali era dato l'incarico della scelta, esse non riuscivano a mettersi d'accordo; così pure quando vi era il dissenso di scelta tra più debitori od eredi del debitore o il dissenso tra più creditori od eredi del creditore, od, anche nel caso di scelta affidato ad un terzo, questi non lo effettuasse. In relazione a dette ipotesi, si prospettavano soluzioni varie. In tutti i primi casi, cioè di pluralità di persone aventi diritto di scelta, che non si ponessero d'accordo, preferibilmente si sosteneva che il giudice prefiggesse un termine per la scelta e decorso questo invano, effettuasse esso medesimo la scelta, secondo giustizia.

Nella ipotesi poi di scelta affidata ad un terzo, si considerava la obbligazione alternativa, come condizionale perché subordinata all’evento della scelta.

Il codice vigente opportunamente si è soffermato su tutte queste ipotesi ed ha dettato norme sicure. Ha tolto alla scelta ogni incertezza, disponendo in relazione alla scelta da farsi del terzo, che se questo non l'effettua, nel termine all'uopo stabilito, vi provvede il giudice (articolo 1287). Ha altresì stabilito in ogni caso in cui a più persone sia data la scelta, se queste non vi provvedano, il giudice prefigge ad esse un termine e se questo decorre inutilmente, la scelta viene eseguita dal giudice.


Se debba essere accettata

Nello stesso articolo si prevedono e risolvono i vari dubbi che si erano presentati nella pratica disciplina, circa la revocabilità o meno della scelta. Si dispone all'uopo che la scelta diviene irrevocabile quando sia stata fatta in forma di esecuzione della prestazione o quando la dichiarazione di scelta sia stata comunicata all'altra parte ovvero ad entrambe, se la scelta dovesse farsi dal terzo.

Si era dubitato in dottrina: se la dichiarazione di scelta dovesse o meno essere accettata.

Il codice vigente stabilendo che, con l’esecuzione della prestazione o con la dichiarazione notificata alle parti, diventi irrevocabile la scelta, ha escluso la necessità di ogni accettazione.

E che questa accettazione non sia necessaria, è manifesto.

Se la scelta costituisce l'esercizio del diritto conferito ad una od altra delle parti, è ovvio che non occorra il consenso dell'altra. Questa ultima potrà discutere della legalità della scelta, nel senso cioè se esso risponda o meno, per i modi, i termini ed il contenuto, alla disciplina posta dalla legge o dal contratto, ma non potrà obbiettare altro e pertanto il suo dissenso diventa irrilevante.


Scelta eseguita per alcune prestazioni annuali: non ha efficacia vincolante per le successive

Nel caso di prestazioni alternative annuali si discuteva pure se la scelta fatta per un anno fosse immodificabile per gli anni seguenti: prevalse l’indirizzo di considerare come tante prestazioni distinte le prestazioni dei vari anni e quindi si ammise che la scelta fatta per un anno non fosse vincolativa per gli anni successivi.

La questione era stata prevista e risoluta negli stessi sensi nell'articolo 122 del codice italo-francese: non lo è nel codice vigente, ma è da ritenere, anche in questo, accolta la soluzione affermativa.


Revocabilità della scelta

In ordine alla revocabilità, o meno della scelta, qui il codice ha nettamente disposto, stabilendo che sia irrevocabile, sia quella attuata mediante dichiarazione, sia mediante esecuzione. Però, beninteso, deve trattarsi di scelta non viziata da errore o violazione.

Pertanto nell'ipotesi, in cui entrambe le prestazioni siano state eseguite, è manifesto che esse sono state fatte per errore. La conseguenza che se ne trae è perciò evidente.

Rimane cioè integro tuttora l'esercizio del diritto di scelta, così come era stabilito, del contratto e della legge e di conseguenza se la scelta spettava al debitore, questo potrà, attuarla ripetendo una delle due prestazioni, che egli ha eseguito; invece se la scelta spettava al creditore, questo la eserciterà facendo conoscere di quale delle due prestazioni intende che rimanga ferma l’esecuzione.

Questo fu appunto l'indirizzo, che nel contrasto delle varie tesi, fu accolto da Giustiniano; questo indirizzo deve pure accogliersi sotto il vigente codice.

Finché la scelta non avviene, non si trasmette la proprietà delle cose, né in modo puro e semplice, né condizionatamente all'evento che la scelta cada sovra di esse.

Si è sostenuto il contrario da alcuni, specie quando la scelta spetta al creditore. L'assunto però non ha avuto seguito, giacché è manifesta la differenza intrinseca fra l’alternatività della prestazione e la condizionalità dell'obbligazione.


Decadenza della facoltà di scelta

Un’altra questione, sfuggita alla previsione e al regolamento legislativo, nel codice antecedente, è ora nel codice vigente analiticamente regolata: intendiamo dire della decadenza della facoltà di scelta.

Sono tre i casi previsti nell'art. 1287 :
a) scelta data al creditore;
b) scelta data al terzo;
c) scelta data al debitore.

Nel primo caso si dispone che se il creditore non effettua la scelta nel termine stabilito, ed in difetto, nel termine prefissogli dal debitore, perde la facoltà di scelta e questa si trasferisce al debitore.

Nel secondo pure è disposto, che se il terzo non esegue la scelta nel termine assegnatogli, vi si sostituisce il giudice.

Nel terzo, si prevede che vi sia una condanna alternativa a due prestazioni e si dispone che se il debitore non esegue nessuna delle prestazioni nel termine assegnatogli, la scelta spetta al creditore. Qui non si contempla l'ipotesi generica di scelta attribuita al debitore, ma si prevede solo la ipotesi specifica di obbligazione alternativa derivante da sentenza di condanna.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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