Cass. civ. n. 23757/2025
La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere effettuata nel comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 145 c.p.c. In caso di impossibilità presso la sede sociale, la notificazione alla persona fisica rappresentante è valida solo se quest'ultima risiede nello stesso comune del domicilio fiscale dell'ente.
Cass. civ. n. 22909/2025
La Corte di Cassazione ha ribadito che la notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie regionali all'Agenzia delle Entrate deve essere conforme all'art. 145 cod. proc. civ., il quale richiede la consegna del documento al rappresentante legale della persona giuridica, alla persona incaricata, o ad altra persona addetta alla sede. L'omessa indicazione del legale rappresentante pro tempore o dell'organigramma dell'ente notificato rende la notificazione nulla e inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Cass. civ. n. 22709/2025
In caso di irreperibilità della società presso la sede legale, la notifica degli atti impositivi non può essere eseguita direttamente nei confronti della società con le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., ma deve essere effettuata al legale rappresentante della società presso la sua residenza, conformemente al disposto dell'art. 145 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 19304/2025
In caso di contumacia dell'INPS, la notificazione della sentenza deve essere eseguita presso la sede centrale dell'Istituto a Roma, in persona del suo presidente o con consegna dell'atto ad una delle persone indicate dall'art. 145 c.p.c., e non presso le sedi territoriali, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.
Cass. civ. n. 18274/2025
Ai fini della regolarità della notifica di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica non occasionalmente. È da presumere che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, anche se non dipendente della medesima. Per vincere detta presunzione, la società è tenuta a provare che la persona non era addetta alla sede per non averne mai ricevuto l'incarico.
Cass. civ. n. 13494/2025
La notifica alle persone giuridiche disciplinata dall'art. 145 c.p.c. è valida se effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto presente presso la sede legale, anche se non dipendente, ma incaricato, anche provvisoriamente o precariamente, di ricevere la corrispondenza. La presenza di una persona presso la sede sociale legittima la presunzione che tale persona sia addetta alla ricezione degli atti, con il conseguente onere per la società di provare l'assenza di legami con il consegnatario per contestare la validità della notifica.
Cass. civ. n. 11533/2025
La notificazione degli atti impositivi nei confronti di una persona giuridica è valida anche quando eseguita presso la sede effettiva dell'ente anziché presso la sede legale, poiché è ragionevole che i terzi possano considerare quest’ultima come sede dell’attività. Tuttavia, in caso di contestazione, è onere del notificante provare l’effettività di tale sede.
Cass. civ. n. 5246/2025
L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale.
Cass. civ. n. 28527/2024
In materia di contenzioso tributario, l'errata notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso una sede non legale e non qualificabile come sede effettiva, comporta la nullità della notifica stessa e la conseguente statuizione del giudice d'appello che deve ordinare la rimessione degli atti al giudice di primo grado, a differenza del caso in cui la notifica sia inesistente, per cui sarebbe sufficiente dichiararne la nullità senza rimessione.
Cass. civ. n. 27664/2024
Quando l'atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell'impresa a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l'avviso di ricevimento, qualificatasi come "persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni", la consegna deve ritenersi validamente effettuata. In tal caso, infatti, deve presumersi che la persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Incombe, invero, sulla società destinataria della notifica l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio, restando irrilevante che il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto.
Cass. civ. n. 21905/2024
La notifica dell'avviso di accertamento eseguita nei confronti degli eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore di una s.a.s., cancellata dal registro delle imprese, è nulla, in quanto il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, comporta che il liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, per cui la morte del socio ex accomandatario e liquidatore di una s.a.s. non implica alcun automatismo traslativo in capo agli eredi della rappresentanza dell'ente societario, né alcuna loro capacità processuale a ricevere in supplenza gli atti indirizzati ad una società di persone ancora in vita a seguito di detto differimento, che, quindi, rimane destinataria della notifica degli atti impositivi, da eseguirsi presso il suo domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 o, in alternativa, direttamente alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145 c.p.c.
Cass. civ. n. 20613/2024
In tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa (CAN) di cui all'art. 7, comma 6, L. 890 del 1982 è prescritta solo nell'ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, che per le persone giuridiche include anche il legale rappresentante, le persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in loro mancanza, le persone addette alla sede ai sensi dell'art. 145 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 18140/2024
La notifica effettuata presso il domicilio stabilito dal liquidatore in persona fisica resta valida anche se la società riferita è estinta. La residenza dell'individuo fisico non si modifica in seguito all'estinzione della società.
Cass. civ. n. 15883/2024
In materia di notificazione degli atti impositivi, la disciplina delle notificazioni si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.
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La previsione normativa dell'art. 145 c.p.c. non è modificata dalle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973; pertanto, in caso di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale, le persone giuridiche sono assoggettate ad uno specifico onere di comunicazione all'ufficio tributario competente.
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Nel caso in cui un ente abbia più volte modificato l'ubicazione della propria sede senza procedere a comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, la rituale notifica degli avvisi presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria al momento della stessa è ritenuta valida dalla Corte dei Conti.
Cass. civ. n. 10294/2024
In tema di notificazione ad una persona giuridica di un atto tributario, eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. ovvero tramite servizio postale, al legale rappresentante della stessa in applicazione dell'art. 145, comma 1, secondo periodo, c.p.c., soltanto l'atto notificando rileva ai fini dell'indicazione di qualità e dei riferimenti topografici del soggetto, non già la sua relazione di notificazione.
Cass. civ. n. 5080/2024
La notifica dell'atto di appello effettuata al domicilio digitale della società (indirizzo PEC) è valida, a prescindere dall'errata indicazione della sede fisica secondaria rispetto alla sede legale, in quanto la modalità telematica rappresenta un sistema alternativo alle notifiche presso il domicilio fisico.
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In caso di notificazione a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario.
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La violazione delle forme digitali previste per le notificazioni mediante posta elettronica certificata determina la nullità della notifica e non la sua inesistenza; tuttavia, tale nullità può essere sanata qualora sia desumibile "aliunde" la prova della tempestiva consegna dell'atto notificato.
Cass. civ. n. 2380/2024
In tema di ICI, l'obbligo di notificazione dell'avviso di accertamento presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la facoltà, prevista ex art. 145 c.p.c., di eseguire la notificazione alla società, in alternativa a quella nella sede, direttamente alla persona fisica del legale rappresentante, ove dal tenore dell'atto questi risulti chiaramente individuato o sia comunque chiaramente individuabile e risulti altresì univocamente individuabile l'ente quale effettivo destinatario dell'atto tributario.
Cass. civ. n. 28513/2023
L'elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto non ha, in difetto di un'espressa e chiara volontà contraria, carattere esclusivo, sicché essa non osta a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale siano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in una esecuzione esattoriale promossa per il rimborso di un finanziamento - aveva negato l'esclusività dell'elezione di domicilio, indicata nel contratto di finanziamento, ritenendo valida la notifica nel luogo di esercizio dell'impresa).
Cass. civ. n. 21778/2023
In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 15, comma 3°, L.Fall. (come sostituito dal D.L. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012), nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata e non nelle forme ordinarie di cui all'art. 145 c.p.c.
Cass. civ. n. 18614/2023
La notificazione di un atto ad una società - data la diretta riferibilità ad essa, in virtù del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalità - è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione.
Cass. civ. n. 12577/2023
In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai fini della verifica di regolarità della notifica ex art. 145 c.p.c., quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove e, recatosi presso quest'ultima, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum" che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.
Cass. civ. n. 10777/2023
La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche è soggetta alla regola generale secondo la quale la notificazione degli atti tributari dev'essere fatta nel comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale. Principio che trova applicazione anche nel caso di notifica a società commerciali, per le quali, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, può applicarsi il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta, soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, abbia la propria residenza nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale.
Cass. civ. n. 4823/2023
L'amministratore di fatto di una società di persone non è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, perché l'atto impositivo deve essere consegnato alla persona che rappresenta l'ente secondo la legge, ai sensi dell'art. 145, comma 1, c.p.c.; peraltro, l'amministratore di fatto non può lamentare la lesione del proprio diritto di difesa per non aver ricevuto personalmente, da parte dell'ente impositore, la notificazione di un atto idoneo all'istaurazione del contraddittorio preventivo, in quanto si deve ritenere che fosse comunque a conoscenza di ogni vicenda riguardante la società.
Cass. civ. n. 10694/2020
La notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, è idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell'ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica è stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l'attività della società si è svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell'ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all'ente medesimo. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 28/05/2012).
Cass. civ. n. 30882/2017
In tema di notificazioni ad una persona giuridica, ed alla stregua dell'art. 145, comma 1, c.p.c., nel testo dettato dall'art. 2 della l. n. 263 del 2005, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c.
Cass. civ. n. 21699/2017
In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., è applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attività amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attività sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.
Cass. civ. n. 13954/2017
Ai fini della regolarità della notificazione di atti ad una persona giuridica, ex art. 145 c.p.c., qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale risulti, nella sede legale o effettiva, la presenza di una persona all’interno dei relativi locali, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica medesima, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione, laddove l’ente, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio.
Cass. civ. n. 2232/2017
In tema di notificazione degli atti processuali ad una società, il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, commi 1 e 2, c.p.c. consente l'utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., purché la notifica sia fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale.
Cass. civ. n. 1248/2017
In tema di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l'art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest'ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, vale a condizione che sia accertata l'esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.
Cass. civ. n. 14230/2015
In tema di notificazione ad una persona giuridica, eseguita a mezzo posta alla persona fisica che la rappresenta, ai sensi dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ. (sia nell'attuale formulazione, sia nel testo anteriore, applicabile "ratione temporis"), non è il plico, ma l'atto da notificare che deve indicare, a pena di nullità, la qualità di rappresentante della persona giuridica e la sua residenza, domicilio e dimora abituale, come si desume sia dal dato letterale sia dalla possibile mancanza del plico.
Cass. civ. n. 26522/2014
È valida ed esistente la notificazione indirizzata ad una società ove il plico, pur recando solo il nominativo di chi la rappresenta senza riportare alcun riferimento alla qualità di rappresentante legale del destinatario, né alla ragione sociale della società, sia stato consegnato nel luogo in cui la società ha sede ed un incaricato in sicura relazione con la stessa.
Cass. civ. n. 6559/2014
In tema di notifiche alle persone giuridiche, l'art. 46 cod. civ. - che stabilisce che i terzi "possono" considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva - va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarietà e della finalità, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicché il precetto normativo non può tradursi nella facoltà di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148, secondo comma, cod. proc. civ. (che presuppongono, a loro volta, l'obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all'art. 145 cod. proc. civ., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest'ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonché, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall'art. 2193, primo comma, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha ritenuto la nullità della notifica ex art. 143 cod. proc. civ. in quanto inizialmente tentata presso la sede legale di una società e non anche presso la sede effettiva, ben conosciuta dal notificante, avendovi egli provveduto alla notificazione di precedenti atti processuali).
Cass. civ. n. 6345/2013
In tema di notificazioni ad una persona giuridica ed alla stregua dell'art. 145, primo comma, cod. proc. civ., nel testo dettato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis", la notifica alla persona fisica che la rappresenta può avvenire, alternativamente, con la consegna dell'atto (nella specie, un ricorso per la reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300) presso la sede della società, ovvero, quando in esso ne siano specificati residenza, domicilio e dimora abituale, nei luoghi e con le modalità prescritte dagli artt. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., dovendo altresì ritenersi possibile, in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica all'amministratore tramite il servizio postale ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ. Ove, peraltro, la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
Cass. civ. n. 21817/2012
Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale; viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione.
Cass. civ. n. 19457/2012
L'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o P.G. di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma consente al creditore di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente.
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La notificazione alla società, che non sia possibile eseguire presso la sede sociale, né presso il legale rappresentante nelle forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., può effettuarsi presso quest'ultimo nella forma dell'art. 143 c.p.c., anche se la società abbia un procuratore institorio, atteso che l'art. 145, ultimo comma, c.p.c., come sostituito dalla legge n. 263 del 2005, richiama l'art. 143 esclusivamente per la forma della notifica col rito degli irreperibili, non anche per le condizioni di applicazione alle quali il medesimo rito è subordinato e che sono autonomamente dettate dall'art. 145, il quale non richiede, a differenza dell'art. 143, che non esista il procuratore previsto nell'art. 77 c.p.c..
Cass. civ. n. 16245/2012
La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.
Cass. civ. n. 12864/2012
Per la validità della notificazione a persona giuridica, secondo le previsioni dell'art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi come "incaricata della ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede del destinatario, che non ricorre quando la persona venga trovata in un appartamento diverso da quello in cui è ubicato l'ente, ancorché nel medesimo stabile.
Cass. civ. n. 18762/2011
È valida la notifica di un atto ad una persona giuridica presso la sede a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo, purchè mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego, mentre, in assenza di tali persone, deve escludersi la possibilità del deposito dell'atto e dei conseguenti avvisi presso l'ufficio postale; l'art. 145 c.p.c., infatti, non consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., e, quindi, con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, che costituiscono modalità equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo questa riservata esclusivamente al legale rappresentante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva ritenuto nulla la notificazione dell'avviso dell'udienza della fase prefallimentare effettuata alla società debitrice a mezzo dell'ufficiale postale, il quale, non avendo trovato alcuna persona idonea a ricevere il plico presso la sede della società, aveva provveduto al suo deposito presso l'ufficio postale ed all'avviso relativo con lettera raccomandata).
Cass. civ. n. 9897/2010
A norma del combinato disposto degli artt. 139 e 145 c.p.c. (quest'ultimo nel testo anteriore alla modifica di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263), la notificazione alla persona giuridica non può essere effettuata, in mancanza delle persone menzionate dall'ultima norma citata, in mani del portiere dello stabile in cui essa ha sede, ed il richiamo all'art. 139 citato opera soltanto per l'eventualità che l'atto da notificare faccia menzione della persona fisica che rappresenta l'ente; in tal caso, verificandosi la mancanza suddetta e divenendo conseguentemente effettuabile la notificazione a tale rappresentante, la consegna può essere eseguita al portiere dello stabile ove il rappresentante ha la sua residenza, quando non sia stato possibile provvedervi in alcuno degli altri modi previsti per la notificazione alle persone fisiche.
Cass. civ. n. 27112/2009
Il principio di cui all'art. 145, secondo comma, c.p.c. - nel testo antecedente alla modifica operata con l'art. 2 della L. n. 263 del 2005, inapplicabile "ratione temporis" -, secondo il quale le notifiche alle società non aventi personalità giuridica si eseguono, innanzitutto, nella sede, indicata dall'art. 19, secondo comma, c.c., ove la società svolga attività continuativa, non può operare nel caso in cui la società si sia sciolta e sia stata cancellata dal registro delle imprese in epoca anteriore alla data di notifica, non essendo più possibile, in tale ipotesi, individuare quale fosse la sede dell'attività continuativa e dovendosi, per contro, ritenere l'esito negativo della notifica presso l'indirizzo precedente lo scioglimento. Ne consegue che, nel caso anzidetto, può farsi ricorso direttamente alle forme sussidiarie di notifica previste dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c.
Cass. civ. n. 12039/2009
Ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l'erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., tranne che non vi sia incertezza sull'individuazione dell'ente destinatario dell'atto da notificare, non prevedendo l'art. 145 c.p.c. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell'ente.
Cass. civ. n. 10307/2009
La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare ugualmente quest'ultima come sede della persona giuridica, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilità dell'articolo 145 c.p.c. Tale principio, che trova applicazione anche per le associazioni non riconosciute, comporta che, ai fini della regolarità della notificazione degli atti, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica o alla associazione non riconosciuta da un rapporto che pur non essendo di prestazione lavorativa, risulti dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza.
Cass. civ. n. 9447/2009
In tema di notificazione alle persone giuridiche, se la notificazione non può essere eseguita con le modalità di cui all'art. 145, primo comma, c.p.c. - ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa - e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.; se neppure l'adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell'art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società); ove neppure ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall'art. 143 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza nella quale non era stata ravvisata la nullità della notificazione della domanda giudiziale effettuata nei confronti di una s.a.s. malgrado si fosse proceduto, dopo l'esito negativo della notifica presso la sede della società, direttamente alla notificazione alla società ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza prima tentare la notificazione al legale rappresentante della società stessa, del quale erano note le generalità).
Cass. civ. n. 6021/2009
In tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, dovendosi ritenere, ai fini della equiparazione (ai sensi dell'art. 46 cod. civ.) con la sede legale di fronte ai terzi, ivi compresi i dipendenti, che la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito, che aveva riscontrato i connotati della sede effettiva della società datrice di lavoro - la cui sede legale era presso lo studio di un professionista - nel luogo in cui esercitava la propria attività di pizzeria, il quale era indicato nei prospetti paga consegnati alla lavoratrice, nonché nella stessa corrispondenza intercorsa con il difensore, rilevando altresì, che ivi erano stati ricevuti atti da persona qualificatasi all'ufficiale giudiziario come incaricata della ricezione).
Cass. civ. n. 19468/2007
In virtù del principio di immedesimazione organica, la notifica di un atto giudiziario nei confronti delle persone giuridiche può avvenire mediante consegna a mani del rappresentante legale, o della persona addetta alla ricezione degli atti, in applicazione del disposto di cui all'art. 138 c.p.c., in forza del quale la consegna a mani proprie si considera valida ovunque sia stato reperito il destinatario, tenuto conto, del resto, che una siffatta interpretazione trova conforto nella vigente formulazione (sebbene inapplicabile ratione temporis nel caso di specie) dell'art. 145 c.p.c. (come modificato dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263) che si ispira proprio alla ratio del principio immedesimazione organica là dove prevede, appunto, che la notificazione «può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale» Ne consegue che l'anzidetta modalità di notificazione trova applicazione anche rispetto alla citazione in riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, giacché l'art. 392, comma secondo, c.p.c., stabilisce che tale atto va notificato «personalmente a norma degli artt. 137 e ss.» c.p.c.
Cass. civ. n. 16102/2007
La parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha l'onere d'indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall'atto costitutivo e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l'identificazione dell'ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. Tale compito è di spettanza dell'ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell'ente, dichiaratosi dipendente, sia tra i soggetti indicati dall'art. 145 c.p.c. come abilitati a ricevere la notificazione. (In applicazione del principio la S.C. ha annullato la decisione della commissione tributaria regionale che aveva dichiarato invalida la notifica di un avviso di accertamento notificato presso la sede della società ad un soggetto con qualifica di magazziniere che, però, si era qualificato all'ufficiale notificatore come «impiegato»).
Cass. civ. n. 1711/2007
Nel caso in cui il legale rappresentante di una società abbia, nella qualità, eletto domicilio in relazione ad un determinato processo, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, e trova altresì applicazione l'art. 139 c.p.c., nel senso che, ove il domiciliatario non sia rinvenuto nella casa o nell'ufficio indicati nella elezione di domicilio, l'ufficiale giudiziario può consegnare la copia dell'atto a persona addetta alla casa o all'ufficio e, in mancanza, al portiere.
Cass. civ. n. 17064/2006
L'accertamento compiuto dall'ufficiale giudiziario riguardo all'attuale inesistenza, all'indirizzo indicato, della sede legale della società destinataria della notificazione è assistito dall'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., e può pertanto essere contestato solo mediante querela di falso.
Cass. civ. n. 7773/2006
In tema di notificazione ad una persona giuridica, la mancata indicazione, nell'atto da notificare, della persona fisica titolare del potere di rappresentanza dell'ente comporta la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c., sulla base del solo presupposto della impossibilità di notificare l'atto presso la sede dell'ente.
Cass. civ. n. 26044/2005
In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell'atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all'art. 145 c.p.c., l'eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l'atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese.
Cass. civ. n. 12460/2004
Essendo il condominio un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore, tecnico ex art. 46 c.c. — le notificazioni vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale; qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l'atto negando la qualità di amministratore del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l'attore non dimostri, ove questa già non risulti aliunde, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio. Ne consegue che, nel caso di rifiuto motivato dall'assenza di poteri rappresentativi, non solo non opera la presunzione legale di avvenuta notifica di cui all'art. 138 c.p.c. ma non potrà procedersi alla notifica neppure ai sensi dell'art. 140 c.p.c., atteso che, nel primo caso, l'effetto previsto dalla norma si verifica solo ove il rifiuto provenga dal soggetto che si identifichi inequivocamente come destinatario dell'atto e, nel secondo caso, la notifica ex art. 140 c.p.c. è possibile solo ove il rifiuto provenga da soggetti che siano col destinatario nella relazione prevista dall'art. 139 c.p.c.
Cass. civ. n. 6761/2004
In tema di notifica a società, il passaggio dalla notifica presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo amministratore alla notifica prevista dall'art. 143 c.p.c. presuppone che la società ed il suo amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico. La sussistenza del predetto presupposto di irreperibilità può ricorrere anche in una situazione nella quale nel corso del giudizio si accerti che la società ed il suo amministratore siano stati in concreto rintracciati in altre precedenti e successive occasioni rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso la residenza anagrafica; ciò, tuttavia, richiede che l'ufficiale giudiziario abbia svolto ricerche e chiesto informazioni in modo adeguato, così da consentire di presumere che i diversi esiti di altre notificazioni siano riconducibili non ad una doverosa e diligente attività di ricerca dei destinatari, ma a circostanze fortunate non sempre ripetibili; inoltre è necessario che, come previsto dall'art. 148 c.p.c., di detta attività si dia atto specificamente nella relazione di notifica.
Cass. civ. n. 10134/2002
In materia di notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede, non si richiede che il consegnatario sia espressamente incaricato di ricevere gli atti, essendo sufficiente che si trovi nel luogo ove avviene la notifica non occasionalmente, ma in virtù di un suo particolare rapporto (di lavoro o di altro tipo) con l'ente destinatario, in modo da far ragionevolmente ritenere che l'atto sarà consegnato al destinatario stesso.
Cass. civ. n. 9504/2002
La fusione per incorporazione di una società per azioni in altra Spa determina l'estinzione dell'ente incorporato ed il subingresso in giudizio, a seguito di riassunzione o costituzione volontaria, della società incorporante, con la conseguenza che l'eventuale riassunzione del processo deve necessariamente contenere la vocatio in ius della società incorporante ed essere a questa notificata, mentre la notifica effettuata alla società estinta — sia pur eseguita presso il domicilio del procuratore che, rivestendo tale qualità per l'incorporata, la rivesta altresì per l'incorporante — deve ritenersi del tutto inesistente (e non soltanto nulla) per inesistenza del soggetto notificando.
Cass. civ. n. 904/2001
La disposizione dell'art. 46 c.c., secondo cui qualora la sede legale della persona giuridica è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima vale anche in tema di notificazione con conseguente applicazione dell'art. 145 c.p.c. Pertanto ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, è sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza. Sicché, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario o postale, risulti in alcune delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere suo dipendente, non era addetta neppure alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
Cass. civ. n. 718/2001
Qualora la notificazione di un atto sia avvenuta presso la sede di un'associazione non riconosciuta a mani di persona ivi rinvenuta che abbia dichiarato all'ufficiale giudiziario di essere addetta alla ricezione degli atti, deve presumersi la regolarità della notificazione, incombendo alla parte destinataria la prova dell'insussistenza di qualsiasi rapporto tra esso notificando ed il consegnatario dell'atto che renda l'avvenuta notificazione illegittima.
Cass. civ. n. 10243/2000
In tema di notificazioni alle persone giuridiche, deve intendersi per “sede effettiva” il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente stesso. (Fattispecie in tema di filiali o succursali di un istituto bancario, ritenute prive di personalità giuridica dal giudice di merito, con pronuncia confermata dalla S.C.).
Cass. civ. n. 8402/2000
Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (nella specie società in nome collettivo) si eseguono ai sensi dell'art. 145, comma secondo c.p.c. nella sede indicata dall'art. 19, comma secondo dello stesso codice, ove esse svolgono attività continuativa, mediante consegna dell'atto di rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'art. 145 c.p.c. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità.
Cass. civ. n. 976/2000
Il condominio di edifici, che non è una persona giuridica, ma un ente di gestione e non ha, pertanto, una sede in senso tecnico, ove non abbia designato nell'ambito dell'edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell'amministratore che lo rappresenta.
Cass. civ. n. 850/1999
La notifica di un atto giudiziario ad uno dei soci, e nel suo domicilio, di una società di fatto è valida perché ciascuno di essi ne ha la rappresentanza ed è legittimato a stare in giudizio per la stessa, mentre d'altro canto manca un sistema che dia pubblicità alla sede sociale di essa.
Cass. civ. n. 716/1999
Il principio secondo il quale, in tema di società di capitali, la notifica di un atto, ove non possibile nelle forme dell'art. 145, primo e terzo comma c.p.c., deve effettuarsi nelle forme dell'art. 140 c.p.c., presso quella che è la sede legale, trova applicazione anche in tema di società di persone (nella specie, una società in nome collettivo) con l'unica particolarità per cui, in questo caso, la sede rilevante ai fini della notifica si rende quella di cui all'art. 19, comma secondo, c.p.c. Da ciò consegue che, ove essa sede sia nota e non sia stato possibile effettuare la notifica nelle forme di cui all'art. 145 c.p.c., l'atto dovrà essere notificato a norma dell'art. 140 c.p.c. presso detta sede della società per quanto non dotata di personalità giuridica.
Cass. civ. n. 11004/1998
La disposizione dell'art. 46, secondo comma, c.c. secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima, vale pure ai fini delle notificazioni. Ne consegue che anche in riferimento alla sede effettiva trova applicazione l'art. 145 c.p.c. Qualora, tuttavia, non sia possibile procedere in base a tale disposizione, per assenza di una persona espressamente incaricata o obbligata a ricevere l'atto, la notificazione deve essere eseguita presso la sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c. (In base a questo principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio perché presso la sede effettiva la portiera dello stabile — che non era stata espressamente incaricata di ricevere la notificazione — aveva opposto il proprio rifiuto il quale, nel caso di specie, non poteva essere equiparato ad avvenuta notificazione ai sensi degli artt. 139 e 141 c.p.c.).
Cass. civ. n. 5304/1998
Qualora la notifica di un atto ad una persona giuridica sia stata eseguita a mani di persona solo occasionalmente presente nella sede dell'ente e, come tale, non legittimata a ricevere l'atto per conto e nell'interesse del destinatario, incombe a quest'ultimo la prova dell'inesistenza di un qualsiasi rapporto tra esso notificando e il consegnatario dell'atto.
Cass. civ. n. 2932/1996
Qualora nella relata di notifica ad una società semplice, ex art. 145, secondo comma, c.p.c., non andata a buon fine, venga indicato il nome e l'indirizzo di persone alle quali potrebbe farsi la notifica ex art. 145, terzo comma — che prevede la possibilità di notificare l'atto alle società senza personalità giuridica attraverso la consegna alla persona fisica che rappresenta la società nei luoghi menzionati negli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. — non può validamente farsi luogo alla notifica ex art. 143 c.p.c., senza prima aver tentato anche tale notificazione. (Nella specie, in sede di notifica ad una società semplice non andata a buon fine, vi era stata l'indicazione di soggetti che, per essere possibili acquirenti di quote sociali, potevano, ex art. 2257 c.c., essere investiti di poteri rappresentativi della società).
Cass. civ. n. 2288/1996
Le notificazioni agli enti sforniti di personalità giuridica (società di persone, associazioni di fatto, comitati), sono validamente eseguite nel luogo in cui tali enti effettivamente operano in via continuativa, alla stregua del disposto dell'art. 145, comma secondo, c.p.c., il quale richiama l'art. 19, comma secondo, che a detto luogo, fa riferimento ai fini della competenza territoriale. La concreta identificazione di detto luogo è desumibile dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario o, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, dalle attestazioni dell'agente che provvede al recapito, contenute nell'avviso di ricevimento, dovendo la relazione o l'avviso essere considerati idonei a far fede fino a prova contraria in ordine alla indicazione di un determinato luogo come sede del notificando.
Cass. civ. n. 12215/1995
Le notificazioni degli atti agli enti pubblici per i quali non operi la rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato devono effettuarsi, a norma dell'art. 145 c.p.c., presso la sede legale. Pertanto, è nulla la notifica di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Usl n. 58 di Palermo effettuata presso l'ufficio delle gestioni stralcio, trattandosi di ufficio distaccato e periferico, privo di autonomia e soggettività distinte, a nulla rilevando che gli organi preposti a detto ufficio siano muniti del potere di rappresentanza processuale nei limiti delle loro attribuzioni.
Cass. civ. n. 239/1994
In tema di notificazione a società di capitali, la circostanza che la sede legale non risulti coincidere con la sede effettiva comporta — ove quest'ultima sia ignota e non sia possibile procedere nei confronti del legale rappresentante, come previsto dal terzo comma dell'art. 145 c.p.c. — che la notificazione deve essere effettuata presso la medesima sede legale con le modalità contemplate dall'art. 140 c.p.c. per l'irreperibilità delle persone legittimate a ricevere l'atto, mentre resta precluso il ricorso alle forme di cui all'art. 143 c.p.c., relative all'ipotesi di dimora, residenza e domicilio sconosciuti, difettandone i presupposti, dato il sistema di pubblicità di detta sede legale. L'inosservanza di tale principio, con l'effettuazione della notificazione ai sensi dell'art. 143, determina l'inesistenza, e non la mera nullità, della stessa, per radicale difformità rispetto al modello di legge, e, qualora si tratti di notificazione di atto d'impugnazione, ne implica l'inammissibilità, non trovando applicazione l'art. 291 del codice di rito.
Cass. civ. n. 12004/1993
Ai fini dell'ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell'atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l'ente. Ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo o secondo comma, c.p.c., ma si accerti anche l'impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente. Quando invece tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.
Cass. civ. n. 1528/1992
Nel caso in cui una società sia estinta a seguito di incorporazione in altra società e l'atto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese a mente dell'art. 2504 c.c., è nulla la notificazione della citazione alla società incorporata effettuata, dopo l'iscrizione, nel luogo ove aveva sede prima dell'incorporazione, oltre che per l'inesistenza del destinatario della notifica, per essere venuta meno la sede della società incorporata, sicché non può trovare applicazione il disposto dell'art. 145 c.p.c., che subordina la validità della notifica alle persone giuridiche alla consegna dell'atto nella loro sede.
Cass. civ. n. 3107/1990
La notificazione alle società prive di personalità giuridica può eseguirsi nelle forme previste per quella alle persone fisiche, a norma del terzo comma dell'art. 145 c.p.c., solo quando non siano utilizzabili le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo e sempre che nell'atto sia indicata la persona del rappresentante (la irreperibilità del quale legittima, in tal caso, anche il ricorso al rito ex art. 143 c.p.c.) e, quindi, in via meramente sussidiaria. Ne consegue che l'adozione di dette forme in via immediata, senza cioè il previo esperimento di quelle previste come principali dal cit. secondo comma dell'art. 145 comporta nullità dell'eseguita notificazione.
Cass. civ. n. 3814/1986
Quando dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulta che la notificazione di un atto è stata eseguita all'imprenditore commerciale presso la sua sede, mediante consegna a un soggetto in essa rinvenuto, deve presumersi che il medesimo sia incaricato alla ricezione degli atti diretti all'imprenditore. Conseguentemente, per superare la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale soggetto che lo ha accettato nella indicata qualità, occorre provare che il consegnatario, oltre a non essere un dipendente dell'imprenditore non è neanche addetto alla sede dell'impresa non avendo ricevuto alcun incarico.
Cass. civ. n. 2506/1985
Al fine della validità della notificazione a una persona giuridica, che sia stata effettuata, come prescritto dall'art. 145, primo comma, c.p.c. (in relazione all'art. 46 c.c.), presso la sede legale o la sede effettiva, l'indagine sulla individuazione del consegnatario dell'atto come soggetto compreso fra quelli all'uopo abilitati dalla citata norma può essere condotta anche in base a presunzioni semplici, specie se connesse alla obiettiva circostanza del rinvenimento di detto consegnatario nella sede sociale. Qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notifica sia stata fatta ad una società nella sede sociale, mediante consegna ad una persona che si trovava nei locali della sede stessa è da presumere che detta persona era addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a persona trovata nella sua sede sociale e che abbia accettato l'atto medesimo, ha l'onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere suo dipendente, non era neppure persona addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno.
Cass. civ. n. 1677/1985
Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, c.p.c.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto, che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità.
Cass. civ. n. 3055/1983
La notificazione di un atto ad una persona giuridica, di cui nell'atto non sia indicata la persona fisica munita di potere rappresentativo, può essere validamente eseguita unicamente nei riguardi dei soggetti legittimati in base all'art. 145, primo comma, c.p.c., ossia del legale rappresentante, o di persona incaricata di ricevere le notificazioni o di persona addetta alla sede. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto invalida la notificazione di un accertamento tributario nei confronti di una società per azioni, della quale non era indicato il rappresentante legale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona qualificata «moglie»).
Cass. civ. n. 4691/1981
La notificazione a società munita di personalità giuridica, mediante consegna di copia dell'atto ad «impiegato» rinvenuto nella sede sociale, e previo riscontro dell'assenza del legale rappresentante, deve presumersi legittima, fino a prova contraria, in conformità del disposto dell'art. 145, primo comma, c.p.c., anche per quanto riguarda il presupposto del mancato rinvenimento di altra persona specificamente incaricata di ricevere le notificazioni, nonché la qualità del consegnatario di addetto alla sede sociale.
Cass. civ. n. 2180/1981
Al fine di negare la validità della notificazione a persona giuridica, eseguita con consegna di copia dell'atto a mani di soggetto rinvenuto presso la sede di detta destinataria e qualificatosi come «impiegato» della medesima, non è sufficiente la prova della inesistenza di un rapporto di dipendenza con detto consegnatario, ma occorre altresì dedurre e dimostrare la mancanza di altri rapporti giuridici idonei a conferire al consegnatario stesso la qualità di «addetto alla sede», secondo la previsione dell'art. 145 c.p.c.
Cass. civ. n. 1834/1979
La presunzione che il dipendente, che nella sede della società riceve la consegna di un atto ad essa notificato, è addetto alla ricezione degli atti diretti alla società, trova applicazione anche nell'ipotesi di notificazione alla società nella sede effettiva, attesa la sua equiparazione a quella legale. (Nella specie l'atto era stato consegnato ad un dipendente della società, addetto alla sala macchine, il quale si trovava provvisoriamente negli uffici della società).