(massima n. 1)
La notificazione di un atto ad una societā - data la diretta riferibilitā ad essa, in virtų del principio di immedesimazione organica, degli atti compiuti da e nei confronti di coloro che la rappresentano e ne realizzano esecutivamente le finalitā - č regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell'ente sociale, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso, per la medesima regola sancita per le persone fisiche dall'art. 138 cod. proc. civ., secondo cui la consegna a mani proprie č valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell'ambito territoriale della circoscrizione.