Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 5080 del 26 febbraio 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

La notifica dell'atto di appello effettuata al domicilio digitale della società (indirizzo PEC) è valida, a prescindere dall'errata indicazione della sede fisica secondaria rispetto alla sede legale, in quanto la modalità telematica rappresenta un sistema alternativo alle notifiche presso il domicilio fisico.

(massima n. 2)

In caso di notificazione a mezzo PEC, una volta acquisita al processo la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario.

(massima n. 3)

La violazione delle forme digitali previste per le notificazioni mediante posta elettronica certificata determina la nullità della notifica e non la sua inesistenza; tuttavia, tale nullità può essere sanata qualora sia desumibile "aliunde" la prova della tempestiva consegna dell'atto notificato.

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