Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3814 del 9 giugno 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Quando dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulta che la notificazione di un atto č stata eseguita all'imprenditore commerciale presso la sua sede, mediante consegna a un soggetto in essa rinvenuto, deve presumersi che il medesimo sia incaricato alla ricezione degli atti diretti all'imprenditore. Conseguentemente, per superare la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a tale soggetto che lo ha accettato nella indicata qualitą, occorre provare che il consegnatario, oltre a non essere un dipendente dell'imprenditore non č neanche addetto alla sede dell'impresa non avendo ricevuto alcun incarico.

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