Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 22709 del 6 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di irreperibilità della società presso la sede legale, la notifica degli atti impositivi non può essere eseguita direttamente nei confronti della società con le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., ma deve essere effettuata al legale rappresentante della società presso la sua residenza, conformemente al disposto dell'art. 145 cod. proc. civ.

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