Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10134 del 12 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede, non si richiede che il consegnatario sia espressamente incaricato di ricevere gli atti, essendo sufficiente che si trovi nel luogo ove avviene la notifica non occasionalmente, ma in virtł di un suo particolare rapporto (di lavoro o di altro tipo) con l'ente destinatario, in modo da far ragionevolmente ritenere che l'atto sarą consegnato al destinatario stesso.

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