Cassazione civile Sez. III sentenza n. 10243 del 4 agosto 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazioni alle persone giuridiche, deve intendersi per “sede effettiva” il luogo in cui abbiano concreto svolgimento le attivitą amministrative e di direzione dell'ente, e dove operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi, ossia il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento, nei rapporti interni e con i terzi, degli organi e degli uffici in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attivitą dell'ente stesso. (Fattispecie in tema di filiali o succursali di un istituto bancario, ritenute prive di personalitą giuridica dal giudice di merito, con pronuncia confermata dalla S.C.).

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