Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3107 del 12 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione alle società prive di personalità giuridica può eseguirsi nelle forme previste per quella alle persone fisiche, a norma del terzo comma dell'art. 145 c.p.c., solo quando non siano utilizzabili le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo e sempre che nell'atto sia indicata la persona del rappresentante (la irreperibilità del quale legittima, in tal caso, anche il ricorso al rito ex art. 143 c.p.c.) e, quindi, in via meramente sussidiaria. Ne consegue che l'adozione di dette forme in via immediata, senza cioè il previo esperimento di quelle previste come principali dal cit. secondo comma dell'art. 145 comporta nullità dell'eseguita notificazione.

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