(massima n. 1)
In materia di contenzioso tributario, l'errata notifica del ricorso introduttivo del giudizio presso una sede non legale e non qualificabile come sede effettiva, comporta la nullitą della notifica stessa e la conseguente statuizione del giudice d'appello che deve ordinare la rimessione degli atti al giudice di primo grado, a differenza del caso in cui la notifica sia inesistente, per cui sarebbe sufficiente dichiararne la nullitą senza rimessione.