(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ha ribadito che la notificazione delle sentenze delle commissioni tributarie regionali all'Agenzia delle Entrate deve essere conforme all'art. 145 cod. proc. civ., il quale richiede la consegna del documento al rappresentante legale della persona giuridica, alla persona incaricata, o ad altra persona addetta alla sede. L'omessa indicazione del legale rappresentante pro tempore o dell'organigramma dell'ente notificato rende la notificazione nulla e inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.