(massima n. 1)
La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche è soggetta alla regola generale secondo la quale la notificazione degli atti tributari dev'essere fatta nel comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale. Principio che trova applicazione anche nel caso di notifica a società commerciali, per le quali, in caso d'impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, può applicarsi il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta, soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, abbia la propria residenza nel comune in cui l'ente ha il suo domicilio fiscale.