Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2288 del 19 marzo 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Le notificazioni agli enti sforniti di personalitā giuridica (societā di persone, associazioni di fatto, comitati), sono validamente eseguite nel luogo in cui tali enti effettivamente operano in via continuativa, alla stregua del disposto dell'art. 145, comma secondo, c.p.c., il quale richiama l'art. 19, comma secondo, che a detto luogo, fa riferimento ai fini della competenza territoriale. La concreta identificazione di detto luogo č desumibile dalla relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario o, nelle notificazioni a mezzo del servizio postale, dalle attestazioni dell'agente che provvede al recapito, contenute nell'avviso di ricevimento, dovendo la relazione o l'avviso essere considerati idonei a far fede fino a prova contraria in ordine alla indicazione di un determinato luogo come sede del notificando.

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