Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 21699 del 19 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di notificazione alle persone giuridiche, ex art. 145 c.p.c., č applicabile l'art. 46, comma 2, c.p.c., secondo in quale, qualora la sede legale sia diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede quest'ultima, gravando, tuttavia, sul notificante, in caso di contestazione, l’onere di provare che trattasi del luogo di concreto svolgimento delle attivitā amministrative e di direzione dell’ente, essendo insufficiente che talune attivitā sociali siano decentrate o che vi sia altro luogo utilizzato come recapito per ragioni organizzative.

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