(massima n. 1)
La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere effettuata nel comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 145 c.p.c. In caso di impossibilitā presso la sede sociale, la notificazione alla persona fisica rappresentante č valida solo se quest'ultima risiede nello stesso comune del domicilio fiscale dell'ente.