Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 23757 del 23 agosto 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche deve essere effettuata nel comune dove il contribuente ha il domicilio fiscale, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 145 c.p.c. In caso di impossibilitā presso la sede sociale, la notificazione alla persona fisica rappresentante č valida solo se quest'ultima risiede nello stesso comune del domicilio fiscale dell'ente.

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