Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 5246 del 28 febbraio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

L'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dall'art. 145, comma 1, c.p.c., così come modificato dalla l. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta, purché ne siano indicati nell'atto la qualità, nonché la residenza, il domicilio o la dimora abituale.

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