Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2180 del 13 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di negare la validitą della notificazione a persona giuridica, eseguita con consegna di copia dell'atto a mani di soggetto rinvenuto presso la sede di detta destinataria e qualificatosi come «impiegato» della medesima, non č sufficiente la prova della inesistenza di un rapporto di dipendenza con detto consegnatario, ma occorre altresģ dedurre e dimostrare la mancanza di altri rapporti giuridici idonei a conferire al consegnatario stesso la qualitą di «addetto alla sede», secondo la previsione dell'art. 145 c.p.c.

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