Cassazione civile Sez. I sentenza n. 12004 del 3 dicembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'ammissibilità della notifica di un atto ad una persona giuridica o ad un ente privo di personalità giuridica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. occorre distinguere a seconda che nell'atto sia o meno indicata la persona fisica che rappresenta l'ente. Ove tale indicazione vi sia, si può procedere alla notifica secondo la norma suindicata quando non solo non sia possibile la notificazione ai sensi dell'art. 145, primo o secondo comma, c.p.c., ma si accerti anche l'impossibilità di notifica dell'atto in mani proprie o nella residenza o nella dimora o nel domicilio o presso il domiciliatario del rappresentante dell'ente, sempre che il rappresentante abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'ente, poiché in caso di identico indirizzo è sufficiente constatare la mancanza di soggetti legittimati a ricevere l'atto presso la sede dell'ente. Quando invece tale persona non sia indicata nell'atto, l'impossibilità della notificazione nella sede dell'ente legittima senz'altro il ricorso alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.

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