(massima n. 2)
La disciplina sul compenso degli amministratori di cui agli artt. 2389, comma 1, e 2364, comma 1, n. 3, c.c., č dettata anche nell'interesse pubblico, al fine del regolare svolgimento dell'attivitā economica, e ha natura imperativa ai fini dell'art. 1418, comma 1, c.c., non potendo essere derogata attraverso la stipulazione di contratti di consulenza a titolo oneroso, aventi ad oggetto la prestazione intellettuale resa dagli amministratori in favore della societā di capitali da loro amministrata, senza il rispetto delle prescritte formalitā e la previa determinazione dell'assemblea dei soci.