Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15883 del 6 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di notificazione degli atti impositivi, la disciplina delle notificazioni si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.

(massima n. 2)

La previsione normativa dell'art. 145 c.p.c. non č modificata dalle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973; pertanto, in caso di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale, le persone giuridiche sono assoggettate ad uno specifico onere di comunicazione all'ufficio tributario competente.

(massima n. 3)

Nel caso in cui un ente abbia pił volte modificato l'ubicazione della propria sede senza procedere a comunicazioni all'Agenzia delle Entrate, la rituale notifica degli avvisi presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria al momento della stessa č ritenuta valida dalla Corte dei Conti.

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