(massima n. 2)
La previsione normativa dell'art. 145 c.p.c. non č modificata dalle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973; pertanto, in caso di mera variazione o modificazione dell'indirizzo del suo domicilio fiscale, le persone giuridiche sono assoggettate ad uno specifico onere di comunicazione all'ufficio tributario competente.