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Articolo 2600 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 08/04/2023]

Risarcimento del danno

Dispositivo dell'art. 2600 Codice Civile

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni [2043, 2598, n. 3](1).

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza [120 c.p.c.].

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume [2727](2).

Note

(1) La cognizione delle controversie in materia di concorrenza sleale è riservata alla competenza delle sezioni specializzate di proprietà industriale, come prevede l'art. 134 D.Lgs. n. 30 del 2005.
(2) Ai fini della configurabilità dell'illecito concorrenziale è sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, che si concretino in una condotta vietata idonea a causare un pregiudizio.

Ratio Legis

La pubblicazione della sentenza e un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quale il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.

Spiegazione dell'art. 2600 Codice Civile

L'illecito concorrenziale di cui all'art. 2598 non si perfeziona necessariamente attraverso la produzione di un pregiudizio attuale al patrimonio del soggetto concorrente, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno, concretantesi nell'idoneità della condotta vietata a cagionare un pregiudizio. Parimenti, la pubblicazione della sentenza — prevista dal secondo comma, in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa — e un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quale il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.

Ad esempio, la tutela accordata al titolare della ditta dall'art. 2564, nel caso che altri faccia uso di ditta uguale o simile e ciò possa creare confusione per l'oggetto delle rispettive attività ed il luogo in cui sono esercitate, viene a concorrere con la tutela contro atti di concorrenza sleale, a norma dell'art. 2598 n. 1, qualora, oltre alla suddetta confondibilità, sufficiente per l'applicazione del citato art. 2564, si verifichi anche una situazione idonea ad arrecare pregiudizio, ad incidere cioè negativamente sul profitto che l'imprenditore tende ad ottenere attraverso l'esercizio dell'impresa. Tale ultimo requisito, peraltro, non richiede un danno già prodottosi, in relazione ad un'attività concorrenziale in atto, e deve essere ravvisato, pure ai fini di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, nonché dell'ordine di pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 2600, anche in relazione ad una concorrenza potenziale, alla stregua di una estensione od espansione in futuro dell'attività imprenditoriale, che si presenti in termini non di mera possibilità, ma di rilevante probabilità.

L'ultimo capoverso della norma in commento, secondo cui, accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume, opera nel presupposto che gli atti di concorrenza sleale siano stati accertati: detta norma, quindi, non vale a modificare il normale onere probatorio sulla sussistenza di questi ultimi.


Massime relative all'art. 2600 Codice Civile

Cass. civ. n. 6226/2013

L'ordine di pubblicazione del dispositivo della sentenza che accerti atti di concorrenza sleale e le modalità in cui esso deve essere eseguito costituiscono esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile del giudice del merito, che prescinde dalla stessa individuazione del danno e della sua riparabilità mediante la pubblicazione dell'indicato dispositivo, trattandosi di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso.

Cass. civ. n. 7306/2009

Il danno cagionato dal compimento di atti di concorrenza sleale non è "in re ipsa" ma, essendo conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, richiede di essere autonomamente provato secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito. Ne consegue che solo la dimostrazione dell'esistenza del danno consente il ricorso al criterio equitativo ai fini della liquidazione.

Cass. civ. n. 7869/1997

Il lucro cessante per effetto della concorrenza sleale per imitazione servile della forma del prodotto dell'impresa concorrente può essere determinato attraverso l'analisi dei bilanci, ovvero dei conti economici del danneggiato, purché si identifichi lo spazio di mercato dentro il quale la confondibilità, che costituisce l'essenza dell'illecito summenzionato, è stata realizzata.

Cass. civ. n. 12103/1995

La pubblicazione della sentenza - prevista dall'art. 2600, comma 2, c.c. in caso di atti di concorrenza sleale compiuti con dolo o colpa - è un provvedimento autonomo che può essere disposto indipendentemente dall'esistenza (o dalla prova) di un danno attuale generico, trattandosi di rimedio che assolve ad una funzione riparatoria con riguardo a situazioni di pregiudizio specifico già verificatosi (quali il discredito), ovvero ad una funzione preventiva rispetto a quelle che potrebbero verificarsi in futuro.

Cass. civ. n. 10728/1994

In tema di repressione degli atti di confusione posti in essere mediante fatti specifici di concorrenza sleale (art. 2598 n. 1 c.c.), ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni, non si richiede che un danno sia stato già prodotto in relazione ad un'attività concorrenziale in atto, essendo invece sufficiente una situazione di concorrenza potenziale, ravvisabile sia in relazione ad una possibile estensione o espansione nel futuro dell'attività imprenditoriale concorrente (purché nei termini di rilevante probabilità), sia nell'ipotesi di attività preparatorie all'esercizio dell'impresa, quando si pongano in essere fatti diretti a dare inizio all'attività produttiva.

Cass. civ. n. 8559/1994

L'azione di risarcimento del danno, per concorrenza sleale consistente in reiterata contraffazione di brevetto, si collega ad una pluralità di fatti illeciti, atteso che, indipendentemente dal carattere permanente del comportamento concorrenziale in sé considerato e del relativo illecito, i pregiudizi patrimoniali dal medesimo dipendenti si traducono in autonomi eventi, collegati a ciascun episodio di contraffazione. Detta azione, pertanto, in applicazione della prescrizione di cui all'art. 2947 comma 1 c.c., è riferibile soltanto ai danni verificatisi nei cinque anni anteriori alla domanda (o ad altro atto idoneo ad interrompere la prescrizione).

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