Cass. civ. n. 5545/2025
L'art. 2475, comma 5, c.c., attribuisce all'organo amministrativo, nel suo complesso, la paternità di alcuni specifici atti ritenuti dal legislatore di maggiore portata, anche in funzione delle correlate responsabilità solidali derivanti, tra cui l'approvazione del progetto di bilancio. Di conseguenza, non può essere considerato abusivo il voto contrario espresso da un socio amministratore dissenziente, nel corso dell'assemblea dei soci, il quale lamenti che il progetto di bilancio posto in discussione in quella sede non era stato approvato - contrariamente a quanto imposto dallo statuto, oltre che dall'art. 2475, comma 5, c.c. - dall'organo amministrativo prima di essere portato all'assemblea.
Cass. civ. n. 5108/2025
In tema di amministrazione societaria, la presenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell'art. 2475-ter c.c. non può essere dedotta esclusivamente dalla coincidenza delle persone che ricoprono il ruolo di amministratore nelle due società contraenti. È necessario verificare concretamente l'esistenza di una relazione antagonistica di incompatibilità tra gli interessi della società potenzialmente danneggiata e quelli dell'amministratore o dell'altra società amministrata dallo stesso soggetto. Tale conflitto deve essere dimostrato con riferimento specifico all'atto o al negozio in questione, rendendo evidente come l'utile di una parte si realizzi inevitabilmente tramite il sacrificio dell'altra. La mera coincidenza degli assetti proprietari delle società coinvolte non è sufficiente per escludere il conflitto di interessi, ma deve essere accompagnata dalla prova della piena corrispondenza dell'interesse unico a tutte le parti coinvolte, incluso l'esame dei rispettivi oggetti sociali e delle strategie imprenditoriali perseguite.