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Articolo 2500 septies Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 29/01/2026]

Trasformazione eterogenea da società di capitali

Dispositivo dell'art. 2500 septies Codice Civile

Le società disciplinate nei capi V, VI, VII del presente titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

Si applica l'articolo 2500 sexies, in quanto compatibile.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.

La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il capo II del titolo II del Libro primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.

Ratio Legis

La norma disciplina la trasformazione da società di capitali in società non lucrative, enti associativi o in comunione d'azienda, altrimenti detta trasformazione eterogenea, imponendo quorum deliberativi aggravati e, in ogni caso, l'obbligo di ottenere il consenso da parte dei soci che nel nuovo ente assumerebbero responsabilità illimitata.

Spiegazione dell'art. 2500 septies Codice Civile

La trasformazione eterogenea regressiva determina la transizione di una società di capitali in un ente causalmente diverso, ovverosia in una società non lucrativa o in un ente non societario (fondazione; associazione riconosciuta). Tale tipologia di trasformazione, che incide dunque sulla causa del contratto sociale, è regolata dai principi generali dettati in materia di trasformazione (art. 2498; art. 2500), sebbene la decisione divenga efficace una volta decorso il termine previsto dall'art. 2500 novies ai fini dell'opposizione del creditori sociali.

La norma ammette esplicitamente la trasformazione eterogenea da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni. Il legislatore sembra riferire la trasformazione eterogenea al solo caso in cui la trasformazione coinvolga una società di capitali, sebbene la tesi maggioritaria ritenga che anche le società di persone possano trasformarsi in enti con scopo non lucrativo (Consiglio Notarile di Milano, massima n. 20).
Inoltre, secondo l'orientamento prevalente, dato il carattere generale dell'istituto, dovrebbero considerarsi ammissibili anche le trasformazioni eterogenee atipiche (ad esempio, la trasformazione di società di capitali in un ente del terzo settore).

Alla categoria della trasformazione eterogenea possono inoltre ricondursi i casi di trasformazione tra enti del terzo settore (art. 42, d.lgs. 117/2017) e di trasformazione di società cooperativa a mutualità prevalente in consorzio (art. 2545 decies).

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale. Tale previsione è derogabile soltanto in aumento e non in diminuzione, trattandosi di norma a tutela della minoranza (Consiglio Notarile di Milano - massima 54).
I soci che assumono responsabilità illimitata devono inoltre prestare il consenso.

Massime relative all'art. 2500 septies Codice Civile

Cass. civ. n. 14465/2024

In tema di imposta di registro, la trasformazione eterogenea regressiva è soggetta all'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. c), della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, integrando l'ultima modifica statutaria della società, non riconducibile al successivo art. 9 della stessa tariffa, che ha natura residuale e si applica solo agli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con previsione di un corrispettivo, non ravvisabile ove una società di capitali si trasformi in società non lucrativa o ente non societario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto correttamente corrisposta l'imposta in misura fissa, poiché nella trasformazione di una società in fondazione il capitale sociale resta impiegato, sia pure con modalità e fini diversi, e non viene restituito ai soci a titolo di corrispettivo).

Cass. civ. n. 25008/2023

In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di una s.r.l. trasformata in comunione di azienda è legittimato a ricevere la notificazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società sino al momento di decadenza dalla carica, da individuarsi alla scadenza del termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della cancellazione della società trasformanda, poiché nel periodo antecedente, nonostante l'iscrizione della delibera di trasformazione eterogenea, l'operazione è un fatto puramente interno, che non produce effetti nei confronti dei terzi.

Cass. civ. n. 8680/2023

La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500-septies cod. civ., non preclude la dichiarazione di fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti. La qualificazione della trasformazione della società di capitali in comunione di azienda come vicenda evolutivo-modificativa idonea a determinare un fenomeno di successione tra soggetti ed entità distinti comporta che la legittimazione a contraddire, in seguito alla cancellazione, non spetta ai soci succeduti alla società, ma al liquidatore sociale, dal momento che la cancellazione, pur implicando l'estinzione della società, non esclude l'ammissibilità della dichiarazione di fallimento, entro il termine di cui all'art. 10 della legge fall., ove l'insolvenza si sia manifestata in epoca anteriore alla cancellazione o nell'anno successivo.

Cass. civ. n. 5553/2023

La società trasformata è suscettibile di essere dichiarata fallita entro il termine di un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese. Infatti, in caso di trasformazione di una società di capitali in una comunione di azienda, la dichiarazione di fallimento potrà intervenire entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, facendo salvi i diritti dei creditori minuti di titolo anteriore al momento della trasformazione della società.

Cass. civ. n. 16511/2019

La trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500 septies c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti.

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