Cass. civ. n. 26316/2025
In materia di edilizia residenziale pubblica, il prezzo di cessione degli alloggi realizzati nell'ambito di un progetto di edilizia economica e popolare (PEEP) non può essere superiore a quello massimo stabilito dalle delibere comunali. La clausola del contratto preliminare che preveda un prezzo eccedente tale limite è automaticamente sostituita dal prezzo determinato dall'amministrazione competente, applicando l'art. 1339 c.c. (integrazione automatica delle clausole) e l'art. 1419, comma 2, c.c. (nullità parziale).
Cass. civ. n. 16212/2025
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.
Cass. civ. n. 416/2025
In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa.
Cass. civ. n. 27817/2024
I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990 e 1419 cod. civ., in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI vietato, salvo che sia desumibile dal contratto, o altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Cass. civ. n. 27792/2024
In tema di fondo patrimoniale, l'art. 1419 c.c. pone la regola della non estensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia eventualmente solo una parte, stabilendo, in via del tutto eccezionale, che la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importi la nullità dell'intero contratto solo se risulta che "i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità". L'indagine sull'essenzialità della clausola nulla è finalizzata a ricostruire in chiave oggettiva se il contratto, una volta espunta la clausola nulla, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti.
Cass. civ. n. 26376/2024
In tema di fideiussioni, le clausole contrattuali che riproducono quelle del modello ABI dichiarate in violazione della normativa antitrust devono essere considerate nulle solo parzialmente, a meno che non sia dimostrabile che le parti abbiano inteso tali clausole come essenziali per l'intero contratto, ex art. 1419 c.c. È precluso al giudice rilevare d'ufficio l'estensione della nullità parziale all'intero contratto.
Cass. civ. n. 17335/2024
In caso di nullità della convenzione privata per violazione delle norme urbanistiche relative alle distanze legali tra costruzioni, il giudice del rinvio dovrà statuire sulla base delle allegazioni ed emergenze istruttorie presentate dalle parti e valutare l'estensione della nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., nonché determinare le conseguenze derivanti da tale declaratoria.
Cass. civ. n. 17096/2024
La sostituzione automatica delle clausole nulle con le norme imperative prevista dall'art. 1339 c.c. e richiamata dall'art. 1419, co. 2, c.c., ha una valenza inderogabile e impedisce sia l'estensione della nullità parziale al contratto intero sia la validità delle eventuali clausole cc.dd. di inscindibilità.
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Il concetto di nullità parziale, previsto dall'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione degli atti di autonomia negoziale e il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Cass. civ. n. 17094/2024
La nullità parziale di una clausola contrattuale non si estende all'intero contratto, a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità. Spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla.
Cass. civ. n. 16769/2024
Il tempo preparatorio della prestazione lavorativa rientra nell'orario di lavoro se le relative operazioni si svolgono sotto la direzione e il controllo del datore di lavoro. Pertanto, sono nulli gli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale entro la quale è posto a carico dei lavoratori il tempo necessario per il trasferimento dal luogo di ricovero del mezzo aziendale a quello del primo intervento, nonché, alla fine della giornata lavorativa, per il tragitto inverso.
Cass. civ. n. 16677/2024
Nel caso in cui una clausola contrattuale sia dichiarata nulla e inscindibile dall'accordo complessivo ai sensi dell'art. 1419 c.c., essa può essere sostituita con norme imperative previste dalla legge nel rispetto dei principî generali sulla conservazione degli atti negoziali e sul carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità parziale.
Cass. civ. n. 16674/2024
La nullità parziale di una clausola contrattuale non comporta necessariamente la nullità totale dell'accordo, soprattutto quando la clausola nulla viene sostituita automaticamente dalla norma imperativa prevista dalla legge. Inoltre, l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto è precluso al giudice in assenza di prova dell'interdipendenza tra le parti. Una volta dichiarata la nullità di una clausola relativa al tempo impiegato dai lavoratori per recarsi presso i clienti e fare ritorno alla sede aziendale, il giudice deve accertare l'esistenza del diritto alle differenze retributive sulla base delle istanze presentate dalle parti e dei sistemi aziendali di geolocalizzazione degli automezzi utilizzati.
Cass. civ. n. 16119/2024
La nullità parziale di un contratto di fideiussione "a valle" di intese anticoncorrenziali dichiarate nulle dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato si estende alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto o sia altrimenti comprovata una diversa volontà delle parti.
Cass. civ. n. 15130/2024
In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. (Enuncia principio ex art. 363 - bis c.p.c.)
Cass. civ. n. 11188/2024
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullità, con conseguente estensione della invalidità all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed è necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all'eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito.
Cass. civ. n. 5221/2024
La nullità parziale ex art. 1419, 2° comma, c.c., non può essere invocata per estendere la durata del contratto assicurativo oltre i termini pattuiti dalle parti senza una base normativa che lo giustifichi.
Cass. civ. n. 4088/2024
La nullità delle singole clausole di un contratto, derivante dalla loro contrarietà alla normativa antitrust, non comporta necessariamente la nullità dell'intero atto. Pertanto, è errato affermare che i fideiussori "non rispondono più dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio" sulla base della nullità di alcune clausole.
Cass. civ. n. 4028/2024
La nullità parziale di un contratto di fideiussione "a valle" di intese dichiarate invalide dall'autorità amministrativa per violazione della disciplina sulla concorrenza può riguardare solo le clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o comprovata altrimenti.
Cass. civ. n. 3432/2024
In caso di vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o l'elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette determina la nullità delle relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale, cui consegue la costituzione del diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio delle predette unità abitative. L'integrazione del contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., riguarda esclusivamente le clausole che sottraggono all'area destinata a parcheggio la sua funzione originaria; il diritto dell'alienante al corrispettivo per il trasferimento del diritto d'uso sull'area non deriva dalla norma imperativa ma dall'autonomia privata tra acquirente e costruttore-venditore.
Cass. civ. n. 1010/2024
In caso di declaratoria di nullità integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione è precluso il rilievo d'ufficio della sua nullità parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullità totale, sulla stessa si è formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullità integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilità, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullità integrale).
Cass. civ. n. 378/2024
In tema di contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, la mancata adozione del documento di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 276 del 2003 nella formulazione ratione temporis vigente, non comporta una nullità parziale del contratto ex art. 1419, comma 2, c.c., ma una nullità cui consegue, in assenza di diversa previsione di legge, l'effetto caducatorio non retroattivo ai sensi dell'art. 2126 c.c., cosicché deve escludersi la sua conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche ai soli effetti del rapporto previdenziale, non rinvenendosi disposizioni normative che, per il contratto di lavoro intermittente, giustifichino direttrici diverse per il rapporto previdenziale e per quello di lavoro.
Cass. civ. n. 36501/2023
I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perchè restrittive, in concreto, della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Cass. civ. n. 29028/2023
Le fattispecie legali di licenziamento per giusta causa e giustificato motivo, introdotte dal D.Lgs. n. 165/2001, art. 55-quater, comma 1, lett. da a) ad f), e comma 2, costituiscono ipotesi aggiuntive rispetto a quelle individuate dalla contrattazione collettiva le cui clausole, ove difformi, vanno sostituite di diritto ai sensi dell'art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2.
Cass. civ. n. 23162/2023
In materia di rapporto di lavoro a tempo determinato, l'art. 3 del D.Lgs. n. 368 del 2001, che sancisce il divieto di stipulare contratti di lavoro subordinato a termine per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, costituisce norma imperativa, la cui ratio è diretta alla più intensa protezione dei lavoratori rispetto ai quali la flessibilità d'impiego riduce la familiarità con l'ambiente e gli strumenti di lavoro; ne consegue che, ove il datore di lavoro non provi di aver provveduto alla valutazione dei rischi prima della stipulazione, la clausola di apposizione del termine è nulla e il contratto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi degli artt. 1339 e 1419, secondo comma, c.c.
Cass. civ. n. 18794/2023
Il concetto di nullità parziale, di cui all'art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell'estensione all'intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
Cass. civ. n. 12836/2023
Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, il patto con il quale le parti concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato è nullo, anche se la sua previsione attiene al momento genetico, e non soltanto funzionale del rapporto; tale nullità "vitiatur sed non vitiat", con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, e ciò a prescindere dall'avvenuta registrazione.
Cass. civ. n. 9616/2023
Il giudice che dichiara la nullità di una clausola del contratto ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c. deve indicare la norma imperativa con la quale sostituire la predetta clausola dichiarata nulla. (Fattispecie in tema di clausola "claims made" apposta ad un contratto di assicurazione per la responsabilità civile).
Cass. civ. n. 21965/2019
In tema di locazione, la nullità della clausola che limita la durata di un contratto soggetto alle disposizioni dell'art. 27, l. 392/1978 ad un tempo inferiore al termine minimo stabilito dalla legge determina l'automatica eterointegrazione del contratto, ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 c.c., con conseguente applicazione della durata legale prevista dal quarto comma del citato art. 27, risultando irrilevante l'avere le parti convenuto che l'invalidità anche di una sola clausola contrattuale comporti il venir meno dell'intero negozio. È, viceversa, consentito alle parti convenire una locazione per periodi più lunghi di quello minimo previsto dalla legge, in quanto l'art. 27 considera inderogabile la (sola) durata minima senza porre limiti a quella massima, che rimane pertanto ancorata alla generale disposizione di cui all'art. 1573 c.c., secondo la quale sono consentite le locazioni sino a trent'anni.
Cass. civ. n. 20388/2018
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di accertamento della nullità di un contratto o di una singola clausola contrattuale ha il potere-dovere di rilevare d'ufficio - previa instaurazione del contraddittorio sul punto - l'esistenza di una causa di nullità diversa da quella prospettata, che abbia carattere portante ed assorbente e che emerga dai fatti allegati e provati o comunque dagli atti di causa, salvo che non si tratti di nullità a regime speciale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pur in assenza di contestazione specifica della lavoratrice, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto per mancata prova delle ragioni tecnico-organizzative e sostitutive addotte dal datore di lavoro).
Cass. civ. n. 16051/2018
Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto, deve rilevarne d'ufficio la nullità solo parziale e qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano di proporre un'espressa istanza di accertamento di tale nullità, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi ad esse nelle valutazioni e determinazioni da loro espresse nel processo.
Cass. civ. n. 23644/2017
Nel caso in cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità parziale del contratto ne rilevi di ufficio la nullità totale, le parti, all'esito di tale dichiarazione, devono proporre appello per violazione dell' art. 101 c.p.c.; in mancanza, l'accertamento contenuto nella sentenza di nullità totale del contratto è idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullità parziale.
Cass. civ. n. 2314/2016
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Cass. civ. n. 23950/2014
La nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell'intero contratto ovvero all'opposto, per il principio "utile per inutile non vitiatur", la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all'eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto dalle stesse perseguito.
Cass. civ. n. 6364/2011
Ai fini dell'operatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c., il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano e dispongano, altresì, espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica ("sono sostituite di diritto") va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina.
Cass. civ. n. 11673/2007
In materia di contratti, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice; per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.
Cass. civ. n. 10690/2005
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c. - applicabile
ex art. 1324 c.c. anche agli atti unilaterali - ha carattere eccezionale, perché deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata (nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che, in presenza di un atto di accollo di mutuo fondiario garantito da ipoteca concesso sull'immobile compravenduto e del successivo pignoramento del medesimo con notificazione di tutti gli atti della procedura esecutiva avvenuta presso il domicilio dagli accollanti «in via suppletiva» eletto nell'atto notificato
ex art. 20 t.u. della legge sul credito fondiario approvato con r.d. n. 646 del 1905 alla Banca mutuante, aveva rigettato l'eccezione di nullità delle suddette notificazioni per essere state esse effettuate presso un domicilio la cui elezione era inscindibilmente connessa con quella operata «in via principale» quest'ultima, peraltro, nel caso in violazione dell'art. 20 del citato t.u. in quanto relativa a Comune (Roma) non ricompreso nel circondario del tribunale (Civitavecchia) in cui era situato l'immobile ipotecato. La S.C. ha ritenuto infondato l'assunto dei ricorrenti secondo cui tale clausola, nella loro intenzione, presupponesse la validità della prima indicazione di domicilio, ponendo in rilievo come la domiciliazione in via suppletiva rispondesse ad un loro preciso interesse - giacché in mancanza l'Istituto sarebbe stato libero di procedere esecutivamente nei confronti del debitore originario, lasciandoli completamente all'oscuro degli sviluppi della procedura - , escludendo che la nullità dell'indicazione di domicilio effettuata «in via principale» riverberasse i suoi effetti anche sulla domiciliazione effettuata «in via suppletiva»).
Cass. civ. n. 8794/2000
L'inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma dell'art. 1419, comma secondo c.c., soltanto se la sostituzione stessa debba avvenire «di diritto», in forza, cioè, di un'espressa disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la sostituzione con una specifica norma imperativa (fattispecie in tema di clausola di un contratto preliminare contenente una pattuizione contraria alla norma di cui art. 60 D.P.R. 634/1972 — previsione di indicazione di un prezzo minore di quello realmente pattuito in sede di rogito notarile —, ritenuta nulla dalla S.C., ma non sostituibile dal combinato disposto degli artt. 41, 60 e 70 del citato D.P.R., mancando, nella specie, l'elemento rigidamente predeterminato destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale).
Cass. civ. n. 645/1999
La disposizione dell'art. 1419, secondo comma, c.c., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico. (Fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo escludente il computo di indennità di presenza, corrisposta obbligatoriamente e continuativamente, nell'indennità di anzianità prevista dagli artt. 2120 e 2121 c.c. nel testo previgente).
Cass. civ. n. 7822/1997
Ai fini dell'operatività della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1419 c.c. il quale contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto contrastanti con norme inderogabili, con la normativa legale, non si richiede che le disposizioni inderogabili, oltre a prevedere la nullità delle clausole difformi, ne impongano o dispongano — altresì espressamente la sostituzione. Infatti, la locuzione codicistica (»sono sostituite di diritto») va interpretata non nel senso dell'esigenza di una previsione espressa della sostituzione, ma in quello dell'automaticità della stessa, trattandosi di elementi necessari del contratto o di aspetti tipici del rapporto, cui la legge ha apprestato una propria inderogabile disciplina.
Cass. civ. n. 10050/1996
Quando la nullità investe singole clausole di un contratto collettivo (al quale è applicabile la disciplina della nullità parziale di cui all'art. 1419 codice civile), per il principio della conservazione del contratto, che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata la quale, all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da nullità non ha esistenza autonoma, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Cass. civ. n. 1306/1995
L'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole o del singolo patto, secondo la previsione dell'art. 1419 c.c., ha carattere eccezionale perché deroga al principio generale della conservazione del contratto e può essere dichiarata dal giudice solo in presenza di una eccezione della parte che vi abbia interesse perché senza quella clausola non avrebbe stipulato il contratto; tale interesse deve essere negato per la parte che pretende di estendere la nullità di una clausola per sé sfavorevole anche a tutto il contratto se questo contenga solo altre clausole favorevoli o che non siano chiaramente legate alla clausola nulla, perché la nullità di una clausola sfavorevole per una parte, fino a quando non sia estesa alle clausole favorevoli, può arrecare alla parte medesima solo un vantaggio. (Nella specie, in relazione ad un accordo che realizzava uno scambio di quote indivise di due diversi immobili e la cessione della quota indivisa di altro immobile per un corrispettivo in denaro, una parte aveva chiesto di estendere all'intero contratto la nullità relativa alla cessione della sua quota al fine di invalidare anche il patto di alienazione, dietro corrispettivo in denaro, della sua quota su altro immobile).
Cass. civ. n. 5675/1987
Agli effetti della disposizione dettata dall'art. 1419 c.c. sulla nullità parziale, applicabile anche al contratto collettivo di lavoro, l'accertamento se la parte del contratto inficiata da nullità costituisca una clausola va condotto in termini sostanziali, e non formali, identificandosi la clausola in un unitario elemento precettivo del contratto, che può articolarsi anche in più disposizioni, ed è riservato al sindacato del giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. Peraltro, quando la nullità investe singole clausole per il principio di conservazione del contratto (
utile per inutile non vitiatur), che costituisce la regola nel sistema del codice civile, l'estensione all'intero contratto degli effetti della nullità deve essere provata rigorosamente dalla parte interessata, che all'uopo, è tenuta a dimostrare che la clausola colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto nel senso che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Cass. civ. n. 1184/1983
Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola, e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità.
Cass. civ. n. 2411/1982
In caso di nullità parziale di un negozio, l'indagine diretta a stabilire, ai fini della conservazione del negozio stesso, se la pattuizione nulla debba ritenersi essenziale va condotta con criterio oggettivo, con riferimento alla perdurante utilità del contratto rispetto agli interessi con esso perseguiti; pertanto, il principio di conservazione deve escludersi solo quando la clausola, e il patto nullo si riferiscono ad un elemento essenziale del negozio oppure si trovino con le altre pattuizioni in tale rapporto di interdipendenza che queste non possano sussistere in modo autonomo.
Cass. civ. n. 2176/1977
Nell'ipotesi di nullità parziale di un contratto la rilevabilità d'ufficio della nullità di una parte o di una clausola del contratto non consente al giudice di pronunziare la nullità dell'intero negozio, in mancanza della dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di necessaria inscindibilità tra la clausola nulla e il restante contenuto negoziale e, per il principio dispositivo che regola la materia negoziale e il processo civile, il giudice non può procedere d'ufficio a tale indagine, qualora essa richieda accertamenti di fatto sulla reale volontà delle parti contraenti.
Cass. civ. n. 1194/1977
Il capoverso dell'art. 1419 c.c., riguardante la nullità parziale del contratto, si applica quando una clausola contrattuale sia nulla, venendo essa in tal caso sostituita di diritto da norme imperative, ma non quando l'intero contratto sia nullo per non essere determinato l'oggetto (nella specie, il canone di una locazione urbana), se la legge non sopperisca al difetto della volontà privata.
Cass. civ. n. 3351/1976
La nullità del contratto come conseguenza della nullità di parte di esso o di sue singole clausole non può essere dichiarata dal giudice se la parte non alleghi e dimostri che la volontà negoziale è stata condizionata, cioè influenzata in maniera determinante, dalla singola pattuizione nulla, trattandosi di nullità che non inerisce alla struttura oggettiva del contratto, bensì deriva da un particolare atteggiamento della volontà negoziale nel rapporto fra una parte di essa e il tutto.