Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 1010 del 10 gennaio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di declaratoria di nullitą integrale del contratto, al giudice dell'impugnazione č precluso il rilievo d'ufficio della sua nullitą parziale quando, non essendo stata specificamente impugnata dalla parte interessata la statuizione di nullitą totale, sulla stessa si č formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con cui la Corte d'appello, riformando la pronuncia di nullitą integrale del contratto, aveva ritenuto che il mutuo fondiario, stipulato in violazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993, fosse nullo per la sola parte eccedente il limite di finanziabilitą, sebbene l'appellante non avesse impugnato il capo della sentenza contenente la statuizione di nullitą integrale).

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