Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1184 del 16 febbraio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di nullitą di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola, e non gią mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullitą.

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