Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16212 del 17 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui č nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltą di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non č consentito sciogliere il vincolo tra titolaritą dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualitą di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.

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