Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16212 del 17 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui č nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltā di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non č consentito sciogliere il vincolo tra titolaritā dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualitā di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.

(massima n. 2)

L'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne č il proprietario, č necessariamente un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario stesso. (Nella specie, la S.C., in relazione a polizza assicurativa contro i danni da incendio ad un fabbricato stipulata dal conduttore, in forza di contratto di affitto di azienda, ha affermato che l'unico soggetto titolare dell'interesse esposto al rischio - il quale va individuato a priori, in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro - era il proprietario, restando, pertanto, irrilevante, ai fini dell'individuazione del soggetto assicurato, che il conduttore avesse sostenuto le spese di ripristino dell'immobile).

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