(massima n. 1)
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui č nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltą di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non č consentito sciogliere il vincolo tra titolaritą dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualitą di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.