(massima n. 1)
In materia di edilizia residenziale pubblica, il prezzo di cessione degli alloggi realizzati nell'ambito di un progetto di edilizia economica e popolare (PEEP) non può essere superiore a quello massimo stabilito dalle delibere comunali. La clausola del contratto preliminare che preveda un prezzo eccedente tale limite è automaticamente sostituita dal prezzo determinato dall'amministrazione competente, applicando l'art. 1339 c.c. (integrazione automatica delle clausole) e l'art. 1419, comma 2, c.c. (nullità parziale).