Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 26316 del 29 settembre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di edilizia residenziale pubblica, il prezzo di cessione degli alloggi realizzati nell'ambito di un progetto di edilizia economica e popolare (PEEP) non può essere superiore a quello massimo stabilito dalle delibere comunali. La clausola del contratto preliminare che preveda un prezzo eccedente tale limite è automaticamente sostituita dal prezzo determinato dall'amministrazione competente, applicando l'art. 1339 c.c. (integrazione automatica delle clausole) e l'art. 1419, comma 2, c.c. (nullità parziale).

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