(massima n. 1)
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., la prova che le parti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte affetta da nullitā, con conseguente estensione della invaliditā all'intero contratto, deve essere fornita dall'interessato ed č necessario al riguardo un apprezzamento, rimesso al giudice del merito, ed incensurabile in sede di legittimitā se adeguatamente e razionalmente motivato, in ordine alla potenziale volontā dei contraenti in relazione all'eventualitā del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell'interesse in concreto perseguito.