Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 645 del 23 gennaio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 1419, secondo comma, c.c., a norma della quale la nullitą di singole clausole contrattuali non importa la nullitą del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato dell'invaliditą dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialitą di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente interesse pubblico. (Fattispecie relativa a clausola di contratto collettivo escludente il computo di indennitą di presenza, corrisposta obbligatoriamente e continuativamente, nell'indennitą di anzianitą prevista dagli artt. 2120 e 2121 c.c. nel testo previgente).

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