Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23644 del 10 ottobre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullitā parziale del contratto ne rilevi di ufficio la nullitā totale, le parti, all'esito di tale dichiarazione, devono proporre appello per violazione dell' art. 101 c.p.c.; in mancanza, l'accertamento contenuto nella sentenza di nullitā totale del contratto č idoneo a produrre l'effetto di un giudicato preclusivo anche con riguardo alla nullitā parziale.

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