(massima n. 1)
I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autoritą Garante, sono parzialmente nulli ai sensi degli artt. 2, comma 3, L. n. 287 del 1990 e 1419 cod. civ., in relazione alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI vietato, salvo che sia desumibile dal contratto, o altrimenti comprovata, una diversa volontą delle parti.