Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16051 del 18 giugno 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullitą integrale del contratto, deve rilevarne d'ufficio la nullitą solo parziale e qualora le parti, all'esito di tale indicazione officiosa, omettano di proporre un'espressa istanza di accertamento di tale nullitą, deve rigettare l'originaria pretesa, non potendo inammissibilmente sovrapporsi ad esse nelle valutazioni e determinazioni da loro espresse nel processo.

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