Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 16674 del 17 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā parziale di una clausola contrattuale non comporta necessariamente la nullitā totale dell'accordo, soprattutto quando la clausola nulla viene sostituita automaticamente dalla norma imperativa prevista dalla legge. Inoltre, l'effetto estensivo della nullitā parziale all'intero contratto č precluso al giudice in assenza di prova dell'interdipendenza tra le parti.  Una volta dichiarata la nullitā di una clausola relativa al tempo impiegato dai lavoratori per recarsi presso i clienti e fare ritorno alla sede aziendale, il giudice deve accertare l'esistenza del diritto alle differenze retributive sulla base delle istanze presentate dalle parti e dei sistemi aziendali di geolocalizzazione degli automezzi utilizzati.

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