Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11673 del 21 maggio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In materia di contratti, agli effetti dell'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 1419 c.c., vige la regola secondo cui la nullitą parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilitą del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attivitą ermeneutica svolta dal giudice; per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullitą parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata.

(massima n. 2)

L'obbligo di motivazione della sentenza di appello non si estende a tutte le potenziali ricostruzioni del fatto che possano suffragare o contraddire la soluzione adottata con la decisione di primo grado, ma solo a quelle, ritenute decisive, che siano state prospettate dalle parti, ovvero che siano immediatamente correlate alle emergenze istruttorie.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.