Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 3432 del 6 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di vendita separata delle singole unitą abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o l'elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette determina la nullitą delle relative clausole contrattuali e la loro sostituzione con la disciplina legale, cui consegue la costituzione del diritto reale di uso a parcheggio a vantaggio delle predette unitą abitative. L'integrazione del contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., riguarda esclusivamente le clausole che sottraggono all'area destinata a parcheggio la sua funzione originaria; il diritto dell'alienante al corrispettivo per il trasferimento del diritto d'uso sull'area non deriva dalla norma imperativa ma dall'autonomia privata tra acquirente e costruttore-venditore.

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