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Voli, ti spetta l'assistenza gratuita se sei anziano o non cammini bene, non serve la Legge 104: ecco cosa fare

Voli, ti spetta l'assistenza gratuita se sei anziano o non cammini bene, non serve la Legge 104: ecco cosa fare
Devi sapere che, per rispondere alle esigenze specifiche delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, l'Unione europea ha disposto una serie di regole, che prevedono assistenza dedicata al fine di garantire l'utilizzo del mezzo aereo senza discriminazioni e senza costi aggiuntivi
Con l'approvazione del Regolamento (CE) n. 1107/2006 l'Unione europea ha inteso promuovere comportamenti virtuosi delle compagnie aeree nei confronti di ogni persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, "a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda una attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona" (art. 2, comma 1, lett. a).

Tra le persone a mobilità ridotta - si noti - non sono compresi soltanto i soggetti con disabilità accertata ex art. 3 della L. n. 104 del 1992, ma anche coloro che non possono viaggiare in aereo senza assistenza. Spesso si tratta di anziani che non sono in grado di percorrere a piedi le lunghe distanze nei grandi terminal moderni, ma che sono autonomi per le esigenze di mobilità nella vita quotidiana.
Il regolamento garantisce assistenza anche a questa tipologia di passeggeri non soltanto per gli spostamenti dal banco di registrazione all'aeromobile e dall'aeromobile alla sala ritiro bagagli, ma anche da un punto determinato di arrivo nell'aerostazione all'aeromobile, e dall'aeromobile a un determinato punto di partenza.

Il principio fondamentale del regolamento europeo si basa sul divieto di rifiutare una prenotazione o l'imbarco di un passeggero a causa della sua mobilità ridotta (art. 3). Non è un divieto assoluto, in quanto sussistono ipotesi in cui è possibile derogare a tale norma. L'art. 4 prevede questi casi tassativi, al fine di evitare decisioni arbitrarie o discriminatorie da parte dei vettori:
  • per motivi di sicurezza. In tal caso la compagnia aerea ha l'obbligo di rendere disponibili le proprie norme di sicurezza in materia e le eventuali restrizioni;
  • se le dimensioni dell'aereo o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto. In questo caso la compagnia aerea deve informare immediatamente il passeggero sulle motivazioni del rifiuto e, su richiesta della persona interessata, deve formalizzarle per iscritto, entro 5 giorni lavorativi.

Se viene rifiutata la prenotazione o negato l'imbarco, al disabile e alla persona che lo accompagna deve essere offerto il rimborso del biglietto o un volo alternativo.

Al fine di ottenere l'assistenza di cui ha bisogno, il passeggero con disabilità o mobilità ridotta deve effettuare la richiesta del servizio alla compagnia aerea, con cui effettua la prenotazione, che ha a sua volta l’obbligo di trasmetterla al gestore degli aeroporti di partenza, arrivo ed eventuale transito.

È raccomandato di effettuare la richiesta dell’assistenza al momento della prenotazione o dell’acquisto del biglietto in quanto, per ragioni di sicurezza aeronautica, il numero dei posti dedicato a bordo è limitato. In ogni caso la richiesta deve essere fatta almeno 48 ore prima della partenza. Sul gestore aeroportuale incombe la responsabilità di garantire l'assistenza senza oneri aggiuntivi, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari sia stata notificata in tempo.

In particolare l'assistenza deve consentire al passeggero di:
  • comunicare il proprio arrivo in aeroporto, utilizzando i punti designati del terminal;
  • spostarsi da un punto designato al check-in e adempiere tutte le procedure necessarie all'imbarco (formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli);
  • espletare i controlli per l’emigrazione, doganali e di sicurezza;
  • imbarcarsi e sbarcare dall’aereo - mediante elevatori, sedie a rotelle, ecc. - e procedere dal portellone dell’aereo al posto a sedere e viceversa; riporre e recuperare il bagaglio e l’eventuale sedia a rotelle o altro ausilio imbarcato;
  • recarsi a ritirare il bagaglio nell’area riconsegna, espletando i controlli necessari;
  • essere accompagnato a un punto designato;
  • prendere i voli in coincidenza con assistenza all’interno dei terminal e tra di essi;
  • potersi recare ai servizi igienici in caso di necessità;
  • poter essere assistito in aeroporto, su richiesta, dal proprio accompagnatore e ricevere, previo preavviso di 48 ore, assistenza a terra per tutte le attrezzature necessarie per la mobilità;
  • ricevere assistenza a terra per cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno;
  • poter accedere alle informazioni sui voli.

Nel caso in cui le sedie a rotelle, le altre attrezzature per agevolare la mobilità o i dispositivi di assistenza vengano persi o danneggiati durante la gestione in aeroporto, il passeggero cui appartengono è risarcito in conformità di quanto prevedono il diritto internazionale, comunitario e nazionale.

Quali tutele sono previste nel caso non siano stati rispettati i diritti di assistenza?

In caso di problematiche relative alla prenotazione/acquisto del biglietto aereo e per mancata o non adeguata assistenza, va presentato un reclamo alla compagnia aerea/gestore.
Se la compagnia aerea/gestore non fornisce una risposta trascorse sei settimane dalla data di ricezione del reclamo, oppure se si ritiene che la risposta ricevuta non sia soddisfacente rispetto a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1107/2006, è possibile rivolgersi all'Organismo Nazionale Responsabile per presentare un reclamo ai soli fini sanzionatori.

Ma sono previsti sconti per i passeggeri con disabilità?
L'assistenza per i passeggeri con disabilità o mobilità ridotta è un servizio distinto dalle eventuali agevolazioni sul prezzo del biglietto. Prima della partenza è quindi importante verificare entrambe le condizioni: le modalità per richiedere l'assistenza e le eventuali tariffe agevolate offerte dalla compagnia aerea.
Per quanto riguarda il prezzo del biglietto, non tutte le compagnie aeree prevedono automaticamente tariffe agevolate per i passeggeri con disabilità. Eventuali sconti, riduzioni o condizioni particolari dipendono dalla singola compagnia, dalla tratta e dalle condizioni applicate alla prenotazione.

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