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Vendere casa ricevuta in donazione, da oggi è più semplice per gli eredi e più sicuro per l'acquirente: ecco cosa cambia

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Vendere casa ricevuta in donazione, da oggi è più semplice per gli eredi e più sicuro per l'acquirente: ecco cosa cambia
Il ddl Semplificazioni interviene anche in materia successoria, introducendo novità normative mirate a proteggere i diritti di figli, coniugi e ascendenti, in fase di successione. Al contempo, gli ultimi aggiornamenti ambiscono a tutelare appieno i traffici giuridici e i diritti di proprietà di chi compra beni anteriormente donati al venditore
Non lontano dall'ingresso nella fase clou per l'approvazione della prossima manovra, si profila in questi giorni una rilevante novità inserita nel disegno di legge "Semplificazioni", approvato in prima lettura a Palazzo Madama. Grazie a questo testo, sono infatti destinate a cambiare le regole in tema di donazioni e loro circolazione nel mercato immobiliare.

Tra le disposizioni previst e nel nuovo testo normativo, c'è - in particolare - quella che semplifica, e rende più sicura e garantita, la vendita dei beni ricevuti in donazione, ponendo fine a una delle questioni più delicate del diritto successorio del nostro Paese, riguardante i diritti degli eredi legittimari e il rischio per gli acquirenti dei beni donati.

Oggi, nel nostro ordinamento, alla morte di una persona una parte del suo patrimonio è riservata - come è noto - ai cosiddetti legittimari, ossia coniuge, figli e, in loro mancanza, ascendenti. È la cosiddetta quota di legittima, una frazione di cui il de cuius non può liberamente disporre, né tramite testamento né tramite donazioni fatte in vita. Se, durante la sua esistenza, il defunto ha donato un bene (l'esempio classico è quello di un immobile) riducendo - di fatto - la quota spettante ai legittimari, questi ultimi possono, dopo il suo decesso, agire in giudizio con la cosiddetta azione di riduzione. Quest'ultima mira a far rientrare il bene donato nel patrimonio ereditario, per poi ottenere la parte spettante secondo le regole di legge.

Un delicato problema si palesa quando quel bene donato è stato, nel frattempo, venduto a una terza persona. In queste circostanze, il compratore - pur se in buona fede - rischia di perdere la proprietà e dover restituire al legittimario leso un immobile, pur a suo tempo regolarmente venduto e pagato. Ecco perché, nel corso del tempo, i notai e gli stessi potenziali acquirenti hanno frequentemente espresso forti riserve nel comprare immobili provenienti da donazioni, temendo le conseguenze di eventuali azioni legali dei legittimari.

Ora, la soluzione del ddl Semplificazioni intende superare le potenziali frizioni al decesso del donante, assicurando tutela sia agli acquirenti che ai legittimari. In che modo? Per legge, verrebbe stabilito che il bene donato non potrà più essere restituito, se il terzo compratore ha trascritto l'atto di compravendita nei pubblici registri immobiliari, prima della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione da parte dei legittimari.

Ma che cosa succede, invece, ai legittimari che risulterebbero lesi? Ebbene, il ddl introduce un meccanismo di compensazione economica: conseguentemente, i legittimari avranno diritto a un indennizzo in denaro da parte del donatario, cioè colui che ha ricevuto la donazione, nel limite necessario a integrare la quota di legittima. Invece, nello specifico caso in cui il donatario sia insolvente e abbia già trasferito il bene a un terzo, l'erede legittimario potrà chiedere la compensazione economica all'acquirente, ma - si precisa nel ddl - esclusivamente nei limiti del vantaggio conseguito da quest'ultimo.

La volontà dei promotori di questa importante novità del diritto successorio è quella di contribuire alla certezza del diritto e favorire l'equilibrio tra i diritti dei legittimari e la stabilità dei traffici giuridici, eliminando un'incertezza che per anni ha frenato la circolazione degli immobili donati.

Al suo interno, il ddl Semplificazioni include anche disposizioni transitorie, con la precisazione per cui le novità normative in oggetto si applicheranno:
  • alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della legge;
  • trascorsi sei mesi, anche alle successioni già aperte, a condizione che non ci siano state, nel frattempo, azioni in tribunale o atti stragiudiziali di opposizione su iniziativa degli eredi legittimari.
Questo vuol dire che la riforma in oggetto produrrà effetti non solo per il futuro, ma - entro certi limiti - anche per molte situazioni già in essere, purché - come appena detto - non ancora oggetto di contenzioso. Ricapitolando, le disposizioni del disegno di legge si caratterizzano anche per rendere più sicura la circolazione dei beni donati, proteggendo gli acquirenti e trasformando, in sostanza, il rischio di restituzione in un diritto a una sorta di risarcimento economico. In termini più generali, la riforma ambisce a rafforzare la fiducia nel mercato immobiliare e a snellire la burocrazia in tema di successioni, offrendo maggiore protezione a cittadini, professionisti e a tutti gli operatori del diritto.

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