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Vaccini, rischi l’esclusione di tuo figlio dall’asilo se lo esenta il medico di base e non il pediatra: nuova sentenza

Vaccini, rischi l’esclusione di tuo figlio dall’asilo se lo esenta il medico di base e non il pediatra: nuova sentenza
Un certificato firmato dal medico di famiglia non basta per evitare le vaccinazioni obbligatorie a un bambino piccolo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l’appello di due genitori: l’unico che può attestare l’esenzione è il pediatra di libera scelta
Con la sentenza n. 6671 del 2026 della Sezione III, il Consiglio di Stato ha messo un punto fermo su una questione che interessa migliaia di famiglie italiane: chi può firmare il documento che esonera un bambino dalle vaccinazioni obbligatorie? Secondo i giudici di Palazzo Spada, i vaccini previsti dalla legge possono essere omessi o rinviati solo in caso di un pericolo concreto e accertato per la salute del minore. Questo pericolo, però, deve essere attestato dal pediatra di libera scelta, cioè il medico che segue il bambino nel Servizio sanitario nazionale.
Con questa decisione il Consiglio di Stato ha confermato in pieno la sentenza del Tar Lazio n. 927 del 2026, che aveva già dato torto alla famiglia in primo grado. Il messaggio per i genitori è chiaro: un’esenzione che arriva da un altro medico, anche se iscritto all’albo e convenzionato con il sistema pubblico, rischia di non avere alcun valore davanti all’Azienda sanitaria.
Il caso: un certificato da Palermo respinto a Bologna
La vicenda nasce dal ricorso dei genitori di una bambina di appena due anni. Mamma e papà avevano ottenuto un’attestazione di esenzione dall’obbligo vaccinale. Il documento però non era firmato dal pediatra della piccola: lo aveva rilasciato un medico di medicina generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Quando la famiglia ha presentato il certificato all’ASL di Bologna, competente per la bambina, l’Azienda sanitaria ha rifiutato di riconoscerlo. Da qui la decisione dei genitori di rivolgersi alla giustizia amministrativa.
Il Tar del Lazio ha però respinto il ricorso con una motivazione precisa: le condizioni cliniche della bambina non erano state attestate dal pediatra di libera scelta, come richiede l’articolo 1, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modifiche dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. È la norma conosciuta come "decreto Lorenzin", che ha esteso le vaccinazioni obbligatorie per i minori e che stabilisce anche i casi in cui è possibile evitarle.
La difesa dei genitori: "La legge non lo dice in modo esplicito"
I genitori non si sono arresi e hanno impugnato la decisione davanti al Consiglio di Stato. La loro tesi era semplice: la legge parla sia del medico di medicina generale sia del pediatra di libera scelta. Se il legislatore avesse voluto riservare le esenzioni ai soli pediatri, lo avrebbe scritto in modo esplicito.
Secondo la famiglia, in assenza di un divieto chiaro, il giudice di primo grado avrebbe dovuto dare la precedenza al diritto alla salute individuale della bambina, considerandolo più importante dell’interesse pubblico a raggiungere un’alta copertura vaccinale. In pratica, i genitori chiedevano di far prevalere la tutela della singola bambina sulle regole generali previste per proteggere la collettività. Un argomento che tocca un tema delicato, quello del bilanciamento tra libertà individuale e salute pubblica, ma che i giudici non hanno ritenuto valido nel caso concreto.
Perché il pediatra è l’unico che può firmare
Il Consiglio di Stato ha respinto ogni motivo d’appello. Per i giudici, la norma non lascia ai genitori la libertà di scegliere quale medico debba certificare l’esenzione. Il riferimento sia al medico di medicina generale sia al pediatra va letto alla luce dell’età del paziente: per un bambino piccolo, il medico competente è il pediatra di libera scelta, la figura che lo assiste ogni giorno e ne conosce la storia clinica; il suo ruolo diventa centrale e non può essere sostituito con un certificato rilasciato altrove.
Palazzo Spada ha bocciato anche un altro argomento della famiglia, cioè che la circolare del Ministero della Salute sulle modalità di esenzione fosse nulla per "difetto di attribuzione", ovvero emessa da un’autorità che non ne aveva il potere. Anche questa tesi è stata respinta.
Per le famiglie la conseguenza pratica è una sola: chi ha un motivo di salute reale per rinviare o evitare un vaccino deve passare dal proprio pediatra. Rivolgersi a un altro medico, magari in un’altra città, espone al rischio di vedersi rifiutare l’esenzione dalla propria ASL, con tutte le conseguenze previste per chi non rispetta l’obbligo vaccinale, a partire dall’iscrizione al nido e alla scuola dell’infanzia.


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