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Tutor per la rilevazione della velocità: come devono essere segnalati?

Tutor per la rilevazione della velocità: come devono essere segnalati?
Secondo il Giudice di Pace di Terracina il tutor deve essere segnalato con un apposito e specifico cartello, essendo nulla la multa se il tutor è - per così dire - "travestito" da autovelox.
Con una sentenza del 15 dicembre 2017, il Giudice di Pace di Terracina ha affrontato la questione relativa alla segnaletica dei dispositivi di rilevazione della velocità delle autovetture.

Nel caso sottoposto all’esame del Giudice di Pace, un soggetto aveva preso una multa per eccesso di velocità rilevato da un tutor e aveva proposto opposizione avverso il relativo verbale di contestazione, adducendone la nullità.

Secondo il ricorrente, in particolare, il verbale avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, in considerazione della “inadeguatezza e/o l'inidoneità della cartellonistica stradale presegnalante l'apparecchiatura di controllo elettronico della velocità media”.

Il Giudice di Pace riteneva, in effetti, che l’opposizione fosse fondata e meritevole di accoglimento.

Osservava il Giudice, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 142, comma 6 bis, C.d.S., “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”.

Dall’esame di tale normativa, dunque, secondo il Giudice, si ricavava che la “segnalazione” e la “visibilità” devono riguardare “non già la postazione dell'autovelox in sé, intesa in senso fisico (…), quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di ‘avvertimento’ nei confronti degli automobilisti”.

Evidenziava il Giudice, infatti, che la finalità della norma sopra citata è proprio quella di garantire che la presenza dell’autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l’uso di una cartellonistica idonea a orientare la condotta di guida degli stessi.

Nel caso di specie, invece, l’unico cartello presente sul tratto di strada in cui era stata rilevata la velocità era quello recante la scritta “controllo elettronico della velocità”, mentre, secondo il Giudice, sarebbe stata necessaria l’apposizione di un altro cartello, che facesse specifico riferimento alla presenza di un tutor, “il quale come è noto, non effettua la misurazione in un unico punto, ma in due momenti diversi: alla c.d. 'porta di entrata'’ e alla c.d. ‘'porta di uscita’”.

In sostanza, secondo il Giudice, la multa deve ritenersi nullase il tutor è, per così dire, ‘travestito’ da autovelox”.

Precisava il Giudice, in proposito, che la Circolare del Ministero dell’Interno n. 10307 del 14 agosto 2009 ( c.d. Circolare Maroni), relativa alla “trasparenza per le multe stradali” ha chiarito che “l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto ‘delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione”.

Ciò considerato, il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione proposta dal multato, annullando il verbale di contestazione impugnato.


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