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Dispositivi di rilevamento della velocità “in movimento”: anche questi devono essere preventivamente segnalati

Dispositivi di rilevamento della velocità “in movimento”: anche questi devono essere preventivamente segnalati
Secondo il Tribunale di Belluno, l'obbligo generale di preventiva segnalazione dei dispositivi di rilevamento della velocità, si riferisce indistintamente a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale, sia a quelle fisse, sia a quelle mobili, comprense quelle dinamiche o in movimento.
Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 535 del 12 ottobre 2017, si è occupato di un interessante caso di multa per “eccesso di velocità” rilevato da una postazione di rilevamentoin movimento (cosiddetto “scout speed”).

Nel caso esaminato dal Tribunale, un conducente aveva proposto opposizione avverso il verbale della Polizia Locale, con il quale gli era stata comminata la multa per “eccesso di velocità”, rilevato dall’autovelox denominato “scout speed”, installato a bordo di un veicolo della Polizia Locale (art. 142, comma 8, Codice della Strada).

Il conducente, in particolare, aveva evidenziato che la velocità era stata rilevata da apparecchiature che non erano state sottoposte “a verifica periodica e taratura”.

Secondo il conducente, inoltre, non era stata dimostrata la “corretta funzionalità del dispositivo” e la postazione di rilevamento non era stata nemmeno adeguatamente presegnalata.

A detta del conducente, infine, la condotta non avrebbe comunque potuto essere considerata punibile, in ragione della particolare “tenuità del fatto”.

Il Giudice di Pace di Belluno, pronunciatosi in primo grado, aveva accolto l’impugnazione proposta dal conducente, in quanto la Polizia Locale non avrebbe assolto all’obbligo di presegnalazione della postazione di rilevamento della velocità.

Ritenendo la decisione ingiusta, il Comune di Feltre aveva deciso di proporre appello avverso la suddetta decisione, nella speranza di ottenerne la riforma.

Il Tribunale di Belluno, tuttavia, non riteneva di poter dar ragione al Comune di Feltre, rigettando la relativa impugnazione, in quanto infondata.

Osservava il Tribunale, in proposito, che il dispositivo “scout speed”, utilizzato nel caso di specie, “permette di accertare le violazioni relative al superamento dei limiti di velocità, sia nel caso in cui gli agenti si trovino ad inseguire l'autovettura-bersaglio, sia nel caso in cui quest'ultima venga incrociata frontalmente dalla pattuglia”.

Evidenziava il Tribunale, inoltre, che l'art. 142 del codice della strada, al comma 6 bis, stabilisce che “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice”.

Tale disposizione, dunque, secondo il Tribunale, “nel prevedere l'obbligo generale di preventiva segnalazione, si riferisce indistintamente a tutte le ‘postazioni di controllo sulla rete stradale’”, ricomprendendo, quindi, “sia le postazioni fisse sia le postazioni mobili, nelle quali vanno ricomprese anche le postazioni ‘dinamiche’ o in movimento”.

Ebbene, poiché, nel caso di specie, appariva “pacifico” che l’utilizzo dello “scout speed” era avvenuto “in assenza di preventiva segnalazione”, il Tribunale di Belluno riteneva di dover confermare la sentenza del Giudice di Pace, con la quale era stata accolta l’impugnazione del verbale di accertamento della violazione stradale.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Belluno rigettava l’impugnazione proposta, confermando integralmente la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese processuali.


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