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Una sola pianta di marijuana è inoffensiva!

Una sola pianta di marijuana è inoffensiva!
Secondo la Cassazione se ci si limita a coltivare una sola piantina di marijuana non si commette reato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40030 del 26 settembre 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

Nel caso di specie, l’imputato era stato condannato per la detenzione in terrazzo di un’unica piantina, la quale presentava un principio attivo di THC pari al 1,8%.

Il Tribunale, pronunciatosi in primo grado, aveva assolto l’imputato, ritenendo che “la percentuale di principio attivo ricavabile dalla pianta, tale da garantire n. 12 dosi, ciascuna determinata secondo la dose media singola indicata dal d.m. 11 aprile 2006 in 25 mg.”, consentisse “ragionevolmente di apprezzare un uso personale della sostanza e, nell’esclusione di una possibile diffusione o ampliamento della coltivazione della stessa”, escludendo, altresì, “la lesione al bene giuridico che la norma di previsione della contestata fattispecie intende tutelare”.

Avverso tale sentenza, il Procuratore della Repubblica proponeva ricorso in Cassazione, deducendo “l’irrilevanza della quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dalla pianta oggetto di coltivazione, rinvenendosi invece nella conformità di quest’ultima al tipo botanico previsto e nella sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente, un riscontro in concreto della offensività della condotta”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva il ricorso infondato.

Osservava la Corte, infatti, come “la punibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensività “in concreto” ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l’accertamento della conformità al tipo botanico vietato”.

Di conseguenza, evidenziava la Corte, non rilevava “ai fini dell’offensività della condotta e della correlata punibilità il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l’estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato”.

Nel caso di specie, invece, si discuteva della “coltivazione di una unica pianta di canapa indiana (ovvero marijuana), curata in vaso e posizionata su un terrazzo di abitazione collocata in contesto urbano” e, pertanto, doveva obiettivamente escludersi “che da detta coltivazione possa derivare quell’aumento nella disponibilità della sostanza stupefacente e quel pericolo di ulteriore diffusione che sono gli estremi integrativi della offensività e punibilità della condotta ascritta”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, confermando la sentenza di assoluzione resa dal Tribunale.



LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 15 – 26 settembre 2016, n. 40030
Presidente Paoloni – Relatore Scalia

Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Gup del Tribunale di Siracusa ha dichiarato, ai sensi dell’art. 428 cod. proc. pen., il non luogo a procedere nei confronti di D.S.C. in ordine al reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, in concorso con altri, al medesimo ascritto (artt. 110, 75, comma 5, in relazione all’art. 73 del T.U. stupefacenti, per unica piantina di marijuana detenuta in terrazzo con principio attivo di THC pari al 1,8%).
Il Tribunale per l’espresso giudizio ha ritenuto che la percentuale di principio attivo ricavabile dalla pianta, tale da garantire n. 12 dosi, ciascuna determinata secondo la dose media singola indicata dal d.m. 11 aprile 2006 in 25 mg., consenta ragionevolmente di apprezzare un uso personale della sostanza e, nell’esclusione di una possibile diffusione o ampliamento della coltivazione della stessa, escluda, altresì, la lesione al bene giuridico che la norma di previsione della contestata fattispecie intende tutelare.
2. Avverso l’indicata sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa denunciando violazione di legge penale, in relazione
agli artt. 425-428 cod. proc. pen..
Viene in tal modo dedotta l’irrilevanza della quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza dalla pianta oggetto di coltivazione, rinvenendosi invece nella conformità di quest’ultima al tipo botanico previsto e nella sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione ed a produrre sostanza stupefacente, un riscontro in concreto della offensività della condotta (nella specie significativamente rappresentata: dal principio attivo, pari ad 1,8%, e quindi superiore alla soglia minima; dal peso, pari a 312 mg a fronte dei 25 mg della soglia tabellare; dall’altezza della pianta, pari ad un metro).
Deduce la pubblica accusa a sostegno del proposto ricorso la distinzione operata dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale tra il reato di coltivazione e quello di detenzione ai fini di spaccio, distinzione per la quale risulta esclusa la prima fattispecie quando i quantitativi prodotti, pur inferiori alla dose media singola determinata dalle tabelle ministeriali, siano privi, in concreto, dell’attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso è infondato e come tale determina il rigetto del proposto mezzo.
1.1. Lapunibilità per la coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa soltanto se il giudice ne accerti l’inoffensività “in concreto” ovvero quando la condotta sia così trascurabile da rendere sostanzialmente irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa, restando in tal senso non sufficiente l’accertamento della conformità al tipo botanico vietato (Sez. 4, n. 3787 del 19/01/2016, Festi, Rv. 265740; Sez. 6, n. 8058 del 17/02/2016, Pasta, Rv. 266168).
Resta escluso quindi che rilevi ai fini dell’offensività della condotta e della correlata punibilità il solo dato quantitativo di principio attivo ricavabile dalle singole piante, dovendosi valutare anche l’estensione e il livello di strutturazione della coltivazione, al fine di verificare se da essa possa derivare o meno una produzione potenzialmente idonea ad incrementare il mercato (Sez. 4, n. 3787 cit.).
Nella fattispecie, oggetto dell’impugnata sentenza di non luogo a procedere (att. 425 e ss. cod. proc. pen.) è la coltivazione di una unica pianta di canapa indiana, curata in vaso e posizionata su un terrazzo di abitazione collocata in contesto urbano, evidenze che obiettivamente escludono che da detta coltivazione possa derivare quell’aumento nella disponibilità dellasostanza stupefacente e quel pericolo di ulteriore diffusione che sono gli estremi integrativi della offensività e punibilità della condotta ascritta.
Il ricorso con cui si censura l’adottato proscioglimento è pertanto infondato e come tale va rigettato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.


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