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Tamponamento: si presume il mancato rispetto della distanza di sicurezza.

Tamponamento: si presume il mancato rispetto della distanza di sicurezza.
In caso di tamponamento si presume sempre la colpa del veicolo che ha tamponato, salvo prova contraria.


E’ del 17 ottobre 2016 un’altra interessante pronuncia della Corte di Cassazione in tema di circolazione stradale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una donna aveva agito in giudizio al fine di chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale, nel quale il convenuto, con “una repentina manovra di immissione lungo la corsia di marcia normale dell'autostrada (…), provenendo dalla corsia di emergenza” avrebbe provocato “l'impatto con l'autovettura (…) da lei condotta (…), che sopraggiungeva sull'autostrada”.

A seguito del rigetto della domanda in primo grado, la donna proponeva appello ma la Corte confermava la sentenza di primo grado, ricostruendo la dinamica del sinistro nel senso che l'autovettura dell’attrice aveva tamponato quella del convenuto, che la precedeva in autostrada.

Del resto, anche la consulenza tecnica effettuata aveva evidenziato “l'incompatibilità della dinamica dell'incidente come descritta dall'attrice, poi appellante, con i riscontri oggettivi desumibili sia dalle caratteristiche dei danni riportati dai mezzi e dalla posizione post urto (...) sia dall'assenza di tracce di frenata oltre che dalla perfetta visibilità (...) esistente al momento del sinistro in loco”.

Pertanto, “una volta accertato che l'incidente si era verificato quando le due autovetture si trovavano una dietro l'altra”, i giudici dei primi due gradi di giudizio avevano “escluso l'applicabilità dell'art. 2054 c.c., comma 2”, ritenendo applicabile “l'art. 149 C.d.S., affermando perciò la responsabilità esclusiva dell'appellante”.

Giunti al terzo grado di giudizio, la ricorrente censurava la sentenza di secondo grado, evidenziando come la Corte d’appello si fosse attenuta alle risultanza della consulenza tecnica, la quale, tuttavia, non aveva tenuto conto dei “contrari rilievi del consulente tecnico di parte attrice”.

La Corte di Cassazione, non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, rigettando il relativo ricorso.

Evidenziava la Corte, in particolare, come “la ricostruzione della dinamica del sinistro - unica questione rilevante ai fini della decisione” fosse “basata - in mancanza di testimoni presenti al momento dell'incidente - sui rilievi effettuati dai verbalizzanti giunti dopo che si era verificato, e sulla consulenza tecnica d'ufficio cinematica”.

Secondo la Corte, inoltre, il giudice dei precedenti gradi di giudizio non avrebbe potuto far altro che “avvalersi - così come ha fatto - di tutto quanto accertato e riportato nel verbale di incidente stradale, demandando al consulente tecnico d'ufficio la lettura dei dati oggettivi da questo risultanti e le conseguenti valutazioni tecniche”.

Pertanto, del tutto correttamente, la Corte d’appello aveva fatto riferimento ad entrambi tali elementi, affermando che “al momento dell'urto, le autovetture si trovavano una dietro l'altra e che l'incidente è accaduto perchè l'autovettura Fiat Panda condotta dalla ricorrente investì la Fiat Palio condotta dal R. che la precedeva nella marcia lungo la corsia normale dell'autostrada”.

Non risultava, infatti, accertato che il convenuto si fosse immesso in autostrada “repentinamente” e contestualmente al sopraggiungere della vettura condotta dalla ricorrente: anzi, il consulente tecnico aveva espressamente “escluso la repentinità dell'immissione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione riteneva che il giudice di secondo grado avesse correttamente applicato l’art. 149 Codice della strada, escludendo la presunzione di pari concorso di colpa, di cui all’art. 2054 cod. civ.

La giurisprudenza della Cassazione (sent. n. 6193 del 2014), infatti, “è nel senso che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza”.

Pertanto, “esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 c.c.”, chi ha tamponatoresta gravato dall'onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”.

Dunque, “spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell'art. 149 C.d.S. ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti”.

Poiché tale prova non era stata fornita dalla ricorrente, il ricorso non poteva che essere rigettato, con conferma della sentenza resa dal giudice di secondo grado.


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