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Sulla validità della notifica di atti giudiziari mediante il servizio di posta privata

Sulla validità della notifica di atti giudiziari mediante il servizio di posta privata
E’ inesistente, e come tale insuscettibile di sanatoria, la notifica di atti giudiziari a mezzo servizio di posta privata.
Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione conferma un suo consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 1° lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 (emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta di atti giudiziari, da effettuare ex Legge 890/1982, devono intendersi affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.), e ciò per esigenze di ordine pubblico.

Il caso di specie riguardava in particolare la notificazione a mezzo posta di atti tributari, in relazione ai quali la S.C. afferma appunto che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado è da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria, pur a seguito della costituzione in giudizio delle controparti.

Nel prosieguo del provvedimento, tuttavia, si precisa che tale principio deve intendersi valevole per tutte le notifiche effettuate fino alla data del 10 settembre 2017, in quanto a decorrere proprio da tale data la L. 4 agosto 2017, n. 124 (c.d. legge annuale per il mercato e la concorrenza) all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto l'abrogazione dell'art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

Tale espressa abrogazione, dunque, comporterebbe la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della Legge n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992.
La medesima abrogazione, però, in virtù del principio generale espresso dall’art. 11 comma 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, non può avere alcuna efficacia retroattiva.

Viene infine precisato che il comma 57 dell’ art. 1 L. 4 agosto 2017, n. 124, deve essere letto in combinato disposto con il successivo comma 58, il quale subordina l’espletamento del servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 al rilascio di una licenza individuale, che tenga conto di quegli specifici obblighi richiesti dal servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

Pertanto, precisa la Corte, fin quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali, non potrà che trovare ancora conferma l'orientamento sinora espresso ed innanzi citato.

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 23887 Anno 2017
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO
Data pubblicazione: 11/10/2017
ORDINANZA
sul ricorso 12731-2016 proposto da:
omissis…, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da sé medesimo unitamente all'avvocato …omissis…;
- ricorrente –
Contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente –
nonché contro
EQUITALIA SUD S.P.A.;
- intimata -
avverso la sentenza n. 10699/44/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata 1'1/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016, osserva quanto segue:
La CTR della Campania, con sentenza n. 10699/44/2015, depositata il primo dicembre 2015, non notificata, rigettò l'appello proposto dall'avv. …omissis… nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A. avverso la decisione della CTP di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal contribuente medesimo avverso cartella di pagamento per tributi erariali relativi all'anno d'imposta 2006, in quanto notificato a mezzo posta privata.
Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate, mentre l'agente della riscossione non ha svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione della normativa di cui al d. lgs. n. 261/1999 in materia di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. deducendo l'erroneità in diritto della sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo resa dal giudice di primo grado, per essersi avvalso il contribuente, per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, del servizio di posta gestito da un licenziatario privato.
Preliminarmente va dato atto che tardivamente, lo stesso giorno della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, il ricorrente ha depositato copia di decreto di archiviazione reso dal GIP presso il Tribunale di Nola nei confronti del …omissis… in relazione ai reati di cui agli artt. 81 c.p. e 4 del d.l. n. 74/2000.
Detta produzione documentale è dunque inammissibile e, in ogni caso, ininfluente ai fini della decisione del presente giudizio sulla base delle osservazioni che seguono.
Il motivo addotto a sostegno del ricorso è inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155).
La sentenza impugnata, ha, infatti, pronunciato in materia in conformità a consolidato indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito che l'art. 4 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.
Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095).
A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata del ricorso di primo grado sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti (oltre alle pronunce sopra citate, si vedano anche Cass. sez. 6-5, ord. 23 agosto 2017, n. 20306; Cass. sez. 6-5, ord. 5 giugno 2017, n. 13956; Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6 -2, ord. 31 gennaio 2013, n. 2262).
Le stesse Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l'esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.
Parte ricorrente non solo non ha prospettato argomenti nuovi atti a giustificare il mutamento di detto indirizzo, ma si è riferita di fatto ad un'unica pronuncia di questa stessa Corte (Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2922), espressione peraltro di un mero obiter dictum, quanto alla possibilità che la notifica a mezzo posta privata sia equiparabile a consegna diretta dell'atto, che di là dalla precisa e non contestata affermazione resa dalla CTR secondo cui nella fattispecie in esame tale possibilità doveva ritenersi esclusa, riguardo all'ufficio finanziario, dal fatto che alcuna sottoscrizione era apposta sull'avviso di ricevimento da parte di addetto dell'amministrazione ricevente, non è in alcun modo riferibile alla notifica del ricorso nei confronti dell'agente della riscossione, essendo ammessa la notifica per consegna diretta, ai sensi dell'art. 16, comma 3 del d. lgs. n. 546/1992, comma rimasto invariato pur a seguito della modifica dell'art. 16 da parte dell'art. 9, comma 1 del d. lgs. n. 156/2015, solo all'ufficio del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle Entrate) ed all'ente locale.
Appare necessario, però, dar conto di se ed in che modo incida su tale univoco orientamento e quindi sulla decisione della presente controversia l'entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.
La L. 4 agosto 2017, n. 124, all'art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell'art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261.
Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 del d. lgs. n. 285/1992.
Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.
Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11, comma 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica del ricorso da parte del ricorrente avverso la cartella di pagamento impugnata, avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.
Appare utile, peraltro, in questa sede evidenziare come il comma 57 dell'art. 1 della 1. n. 124/2017 abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58 della citata norma.
Il comma 57 succitato, prevede, infatti, altresì, che all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999 è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: «il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 [...], deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi», stabilendo ancora il successivo comma 58 che «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» (cioè dal 29 agosto 2017) Tale assunto è palesemente privo di fondamento, avendo la pronuncia della CTR, con precipuo riferimento alla fattispecie in esame, richiamato, come si è detto, in modo pertinente la giurisprudenza di questa Corte in materia, alla quale si è adeguata, palesando in modo assolutamente chiaro la ratio decidendi sottesa alla decisione in questa sede impugnata.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra le parti costituite e si liquidano come da dispositivo.
Nulla va infine statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra il ricorrente e l'agente della riscossione, non avendo quest'ultimo svolto difese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2017, a seguito di riconvocazione


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