Molti eredi ignorano di avere un obbligo tributario nei confronti del fisco per conto del loro caro scomparso. In realtà,
la legge non lascia spazio a interpretazioni: l'
art. 65 delle disp. accert. imp. redditi (D.P.R. n. 600/1973) stabilisce espressamente
la responsabilità solidale degli eredi per le obbligazioni tributarie del defunto. Questo significa che i redditi percepiti dal
contribuente fino al giorno della
morte devono essere dichiarati, e spetta agli eredi farlo.
L'obbligo di presentazione scatta in tre situazioni principali:
-
quando il deceduto ha percepito redditi superiori alle soglie di esonero previste dalla normativa;
-
quando la sua dichiarazione avrebbe consentito di recuperare detrazioni fiscali, come quelle per spese mediche, lavori di ristrutturazione edilizia o carichi di famiglia;
-
oppure quando il patrimonio del defunto comprendeva immobili o altre rendite finanziarie non soggette a ritenuta alla fonte a titolo definitivo.
Il Modello 730/2026 è ammesso per le persone decedute entro il 30 settembre 2025, a condizione che il defunto avesse i requisiti per presentarlo in vita, ad esempio perché era un lavoratore dipendente o un pensionato. Se invece il decesso è avvenuto tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2025, si dovrà ricorrere al Modello Redditi Persone Fisiche, il cui termine di presentazione è fissato al 2 novembre 2026 (poiché il 31 ottobre cade di sabato). Il termine ordinario per il 730 rimane, invece, il 30 settembre 2026.
Come accedere al 730 precompilato del defunto: la procedura corretta
Uno degli errori più comuni che commettono gli eredi è tentare di accedere al profilo fiscale del defunto usando le sue credenziali SPID o CIE. Oltre a essere una pratica scorretta dal punto di vista procedurale, è spesso inutile: le identità digitali vengono solitamente revocate dopo la morte del titolare.
L'Agenzia delle Entrate (AdE) ha previsto una procedura dedicata, che consente all'erede di agire in nome e per conto del contribuente scomparso mantenendo la propria identità digitale. Il processo si articola in tre fasi:
-
l'erede accede alla propria area riservata sul portale dell'AdE con le proprie credenziali;
-
richiede l'abilitazione nella sezione "Mio profilo", dove è disponibile la funzione per operare per conto di terzi;
-
infine carica la documentazione richiesta, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che certifica la qualità di erede.
Una volta ottenuta l'autorizzazione - solitamente nell'arco di pochi giorni lavorativi - l'erede troverà nel proprio menu la funzione "Cambia utenza", che gli permette di visualizzare e gestire la dichiarazione precompilata del defunto, già popolata con i dati presenti nell'Anagrafe Tributaria.
Nella compilazione del frontespizio, l'erede che presenta la dichiarazione deve indicare i propri dati anagrafici e barrare la casella che attesta la condizione di erede, inserendo anche il proprio codice fiscale. Se gli eredi sono più di uno, è sufficiente che uno solo presenti la dichiarazione, assumendosi la responsabilità della correttezza dei dati inseriti.
Detrazioni, spese e rate di ristrutturazione: cosa controllare con attenzione
Uno dei vantaggi del modello precompilato è che l'Agenzia delle Entrate carica automaticamente molte delle spese già note: farmaci acquistati in farmacia, visite specialistiche,
interessi sul
mutuo. Tuttavia,
l'erede non può limitarsi ad accettare passivamente i dati precaricati: è necessario un controllo attento e scrupoloso.
Rientrano nella dichiarazione del defunto tutte le spese sostenute direttamente da lui fino al giorno del decesso, detraibili nella misura del 19%. Vi sono poi le spese sostenute dagli eredi per conto del defunto, tra cui un caso particolare merita attenzione: le spese funebri sono detraibili dall'erede che le ha effettivamente pagate, nella misura del 19% su un importo massimo di 1.550 euro per ciascun decesso. Qualora i costi siano stati ripartiti tra più eredi, anche la detrazione va suddivisa proporzionalmente.
Un altro aspetto delicato riguarda le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, che vengono recuperate in dieci rate annuali. Le quote residue non ancora fruite dal defunto non vanno perdute: si trasferiscono all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile oggetto dei lavori. Se nessun erede abita o detiene concretamente l'immobile, le rate residue non possono essere trasferite.
Infine, è importante ricordare che
la dichiarazione dei redditi del defunto e la dichiarazione IMU sono due adempimenti distinti che viaggiano su binari separati. Se il defunto possedeva immobili, gli eredi dovranno verificare anche la propria posizione ai fini IMU, versando l'
imposta per la quota di possesso dal giorno del decesso in poi.
Rimborsi e debiti: chi paga e chi incassa
Il capitolo economico è forse quello che interessa di più agli eredi, e la risposta è chiara:
il credito fiscale maturato dal defunto non va perduto. Una volta presentato il 730, l'Agenzia delle Entrate verifica la spettanza del
rimborso e, in assenza di un sostituto d'imposta che possa erogarlo in busta paga o sulla
pensione, provvede direttamente al pagamento.
Se l'erede ha comunicato all'AdE le proprie coordinate bancarie tramite la procedura di accredito rimborsi, la somma viene versata direttamente sul suo
conto corrente. In alternativa, viene emesso un vaglia della Banca d'Italia. Nel caso di più eredi, il rimborso è suddiviso
pro-quota, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria.
Quando invece la dichiarazione risulta a debito, l'erede riceve un Modello F24 precompilato con l'importo dovuto, pagabile tramite home banking, uffici postali o tabaccai abilitati. Sul punto della responsabilità, la normativa distingue: per i debiti tributari generali del defunto, gli eredi rispondono in proporzione alla propria quota ereditaria; per le imposte sui redditi, vige invece la responsabilità solidale, il che significa che il fisco può richiedere l'intero importo a ciascuno degli eredi, salvo poi i rapporti interni tra di loro.
Un ultimo avvertimento, spesso trascurato:
l'erede non può far conguagliare il credito del defunto sulla propria busta paga o dichiarazione dei redditi personale. I due flussi fiscali devono rimanere rigorosamente separati. Confondere i propri redditi con quelli del
de cuius è un errore che può portare a contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.