Ore di conversazioni ogni giorno, spesso senza auricolari e con i figli piccoli nella stessa stanza. È bastato un uso ordinario come questo, unito al silenzio di Apple sui possibili rischi delle radiofrequenze, per convincere la Cassazione a riconoscere un risarcimento e a imporre al colosso americano un obbligo di informazione molto più stringente. Con l'ordinanza n. 24015/2026, la Terza Sezione Civile ha stabilito che la sola conformità tecnica del telefono agli standard europei non basta. Apple avrebbe dovuto fornire informazioni chiare e visibili sui rischi, anche solo potenziali, legati all'esposizione prolungata alle radiofrequenze.
Un uso intensivo e una scoperta arrivata due anni dopo
Tutto nasce dall'acquisto, nel giugno 2016, di un iPhone SE 5S. La proprietaria del dispositivo lo utilizzava in modo intenso, oltre un'ora al giorno di conversazione e diverse ore di connessione dati, spesso con segnale debole, in auto o in treno e vicino alle figlie minori.
Nel febbraio 2018, due anni dopo l'acquisto, la donna viene a conoscenza di uno studio dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che ipotizza una correlazione tra esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e insorgenza di tumori a lungo termine. Decide così di citare in giudizio la Apple davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione. Se avesse conosciuto i rischi, sostiene, avrebbe usato il telefono in modo diverso, magari con gli auricolari o tenendolo lontano dai minori.
Sia il Tribunale, con la sentenza n. 508/2020, sia la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1338/2024, respingono la domanda. Secondo i giudici di merito, il principio di precauzione, richiamato dalla ricorrente insieme agli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 6 e 104 del Codice del Consumo, costituisce un precetto rivolto al legislatore, privo di efficacia diretta tra privati. Inoltre, mancherebbe la prova scientifica certa del nesso causale tra radiofrequenze e tumori.
Perché la Cassazione ribalta l'impostazione dei giudici di merito
La Suprema Corte accoglie il ricorso, ribaltando le sentenze di merito.
Il primo errore riguarda il rapporto tra principio di precauzione e obblighi del produttore. Gli artt. 6 e 104 del Codice del Consumo, spiegano gli Ermellini, hanno natura immediatamente precettiva. Non serve alcun ulteriore intervento del legislatore perché il produttore sia tenuto a fornire al consumatore le informazioni necessarie a valutare e prevenire i rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. Si tratta di obblighi già operativi, richiamati anche da precedenti della stessa Cassazione (n. 33984/2024 e n. 32079/2024).
La marcatura CE non è uno scudo
Un passaggio dell’ordinanza smonta un argomento difensivo spesso utilizzato dai produttori. La conformità del dispositivo agli standard tecnici europei, marcatura CE compresa, individua solo una soglia minima di sicurezza. Non esaurisce l'obbligo del produttore, che resta tenuto a fornire avvertenze idonee a far comprendere al consumatore i rischi non immediatamente percepibili, anche quando questi siano ancora oggetto di studio scientifico non definitivo.
L'incertezza scientifica non esonera, impone di agire
Per la Cassazione l'assenza di certezza scientifica sul nesso causale tra radiofrequenze e patologie tumorali non libera il produttore dall'obbligo informativo. È proprio l'incertezza a imporre una condotta preventiva. Un'azienda che conosce studi, anche non definitivi, su un possibile rischio non può attendere la certezza assoluta prima di informare i propri utenti. La Corte richiama il principio ALARA (as low as reasonably achievable), cioè il dovere di mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, e cita precedenti analoghi in materia di sicurezza alimentare e di pubblicità delle sigarette “light”, settori in cui l'obbligo informativo è scattato prima del raggiungimento di certezze scientifiche definitive.
Il “mero timore” non basta, ma il turbamento concreto sì
La Cassazione interviene anche su un altro punto della sentenza d'appello, ossia quello sul danno. La Corte bolognese aveva escluso il risarcimento richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2008 sulla soglia di gravità dell'offesa, etichettando la pretesa della ricorrente come “mero timore” privo di dignità risarcitoria.
Per la Cassazione questa lettura non è adeguata. Sebbene il timore astratto di un pericolo non sia di per sé risarcibile, la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare se il deficit informativo avesse concretamente inciso sulle scelte della consumatrice. Se, cioè, messa nelle condizioni di conoscere i rischi, questa avrebbe adottato accorgimenti ordinari e ragionevoli, come l'uso degli auricolari o la riduzione del tempo di conversazione a contatto diretto con la testa. Provata questa incidenza, anche solo per presunzioni, il turbamento psichico concretamente sofferto va risarcito, a prescindere dalla prova scientifica definitiva sul nesso causale con eventuali patologie.
Il rinvio alla Corte d'Appello di Bologna
La causa torna alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, chiamata ad applicare i principi indicati dalla Cassazione. Non si tratta solo di quantificare un eventuale risarcimento. La Suprema Corte indica di valutare anche rimedi preventivi, fino a una vera e propria condanna del produttore a un facere specifico. Tra le misure ipotizzate figurano l'integrazione delle avvertenze fornite con il prodotto, l'introduzione di notifiche o messaggi digitali che ricordino periodicamente all'utente i rischi dell'esposizione prolungata e la fornitura di accessori pensati per ridurre il contatto diretto con il dispositivo, come gli auricolari.
Un uso intensivo e una scoperta arrivata due anni dopo
Tutto nasce dall'acquisto, nel giugno 2016, di un iPhone SE 5S. La proprietaria del dispositivo lo utilizzava in modo intenso, oltre un'ora al giorno di conversazione e diverse ore di connessione dati, spesso con segnale debole, in auto o in treno e vicino alle figlie minori.
Nel febbraio 2018, due anni dopo l'acquisto, la donna viene a conoscenza di uno studio dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) che ipotizza una correlazione tra esposizione prolungata alle onde elettromagnetiche e insorgenza di tumori a lungo termine. Decide così di citare in giudizio la Apple davanti al Tribunale di Bologna, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla lesione del proprio diritto all'autodeterminazione. Se avesse conosciuto i rischi, sostiene, avrebbe usato il telefono in modo diverso, magari con gli auricolari o tenendolo lontano dai minori.
Sia il Tribunale, con la sentenza n. 508/2020, sia la Corte d'Appello di Bologna, con la sentenza n. 1338/2024, respingono la domanda. Secondo i giudici di merito, il principio di precauzione, richiamato dalla ricorrente insieme agli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 6 e 104 del Codice del Consumo, costituisce un precetto rivolto al legislatore, privo di efficacia diretta tra privati. Inoltre, mancherebbe la prova scientifica certa del nesso causale tra radiofrequenze e tumori.
Perché la Cassazione ribalta l'impostazione dei giudici di merito
La Suprema Corte accoglie il ricorso, ribaltando le sentenze di merito.
Il primo errore riguarda il rapporto tra principio di precauzione e obblighi del produttore. Gli artt. 6 e 104 del Codice del Consumo, spiegano gli Ermellini, hanno natura immediatamente precettiva. Non serve alcun ulteriore intervento del legislatore perché il produttore sia tenuto a fornire al consumatore le informazioni necessarie a valutare e prevenire i rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto. Si tratta di obblighi già operativi, richiamati anche da precedenti della stessa Cassazione (n. 33984/2024 e n. 32079/2024).
La marcatura CE non è uno scudo
Un passaggio dell’ordinanza smonta un argomento difensivo spesso utilizzato dai produttori. La conformità del dispositivo agli standard tecnici europei, marcatura CE compresa, individua solo una soglia minima di sicurezza. Non esaurisce l'obbligo del produttore, che resta tenuto a fornire avvertenze idonee a far comprendere al consumatore i rischi non immediatamente percepibili, anche quando questi siano ancora oggetto di studio scientifico non definitivo.
L'incertezza scientifica non esonera, impone di agire
Per la Cassazione l'assenza di certezza scientifica sul nesso causale tra radiofrequenze e patologie tumorali non libera il produttore dall'obbligo informativo. È proprio l'incertezza a imporre una condotta preventiva. Un'azienda che conosce studi, anche non definitivi, su un possibile rischio non può attendere la certezza assoluta prima di informare i propri utenti. La Corte richiama il principio ALARA (as low as reasonably achievable), cioè il dovere di mantenere l'esposizione al livello più basso ragionevolmente possibile, e cita precedenti analoghi in materia di sicurezza alimentare e di pubblicità delle sigarette “light”, settori in cui l'obbligo informativo è scattato prima del raggiungimento di certezze scientifiche definitive.
Il “mero timore” non basta, ma il turbamento concreto sì
La Cassazione interviene anche su un altro punto della sentenza d'appello, ossia quello sul danno. La Corte bolognese aveva escluso il risarcimento richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2008 sulla soglia di gravità dell'offesa, etichettando la pretesa della ricorrente come “mero timore” privo di dignità risarcitoria.
Per la Cassazione questa lettura non è adeguata. Sebbene il timore astratto di un pericolo non sia di per sé risarcibile, la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare se il deficit informativo avesse concretamente inciso sulle scelte della consumatrice. Se, cioè, messa nelle condizioni di conoscere i rischi, questa avrebbe adottato accorgimenti ordinari e ragionevoli, come l'uso degli auricolari o la riduzione del tempo di conversazione a contatto diretto con la testa. Provata questa incidenza, anche solo per presunzioni, il turbamento psichico concretamente sofferto va risarcito, a prescindere dalla prova scientifica definitiva sul nesso causale con eventuali patologie.
Il rinvio alla Corte d'Appello di Bologna
La causa torna alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione, chiamata ad applicare i principi indicati dalla Cassazione. Non si tratta solo di quantificare un eventuale risarcimento. La Suprema Corte indica di valutare anche rimedi preventivi, fino a una vera e propria condanna del produttore a un facere specifico. Tra le misure ipotizzate figurano l'integrazione delle avvertenze fornite con il prodotto, l'introduzione di notifiche o messaggi digitali che ricordino periodicamente all'utente i rischi dell'esposizione prolungata e la fornitura di accessori pensati per ridurre il contatto diretto con il dispositivo, come gli auricolari.