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Separazione: necessario l’ascolto del figlio

Famiglia - -
Separazione: necessario l’ascolto del figlio
L’audizione del minore è determinante per decidere sulla collocazione e sulle modalità di frequentazione.
La sentenza n. 10774/2019, emessa dalla Prima Sezione Civile della Cassazione, affronta il delicato tema dell’ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano.
In proposito, l’art. 315 bis del c.c., comma 3, stabilisce che Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Questa la vicenda processuale: il Tribunale, in sede di separazione, affidava in via esclusiva il figlio minore (nato nel 2006) al padre, collocandolo presso di lui, e addebitando la separazione alla madre, la quale aveva abbandonato la casa coniugale portando con sé il bambino.
La Corte d'Appello riformava però la sentenza, disponendo l’affidamento del minore al Comune e il collocamento presso l’abitazione materna.
Il padre del minore ricorreva in Cassazione.
Nel decidere sull'impugnazione, la Cassazione ricorda innanzitutto il proprio orientamento (espresso nella recente ordinanza n. 12957/2018), secondo cui, in tema di separazione personale tra i coniugi, ove si assumano provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l’audizione del minore infradodicenne, capace di discernimento, costituisce adempimento previsto a pena di nullità.
In relazione a tale doveroso adempimento, secondo la giurisprudenza in esame, incombe sul giudice un obbligo di specifica e circostanziata motivazione, tanto più necessaria quanto più l’età del minore si approssima a quella dei dodici anni, oltre la quale subentra l’obbligo legale dell’ascolto.
Questo rigoroso obbligo di motivazione va assolto non solo laddove il giudice ritenga il minore infradodicenne incapace di discernimento ovvero l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore, ma anche qualora il giudice opti, in luogo dell’ascolto diretto, per un ascolto effettuato nel corso di indagini peritali o demandato ad un esperto al di fuori di detto incarico, atteso che l’ascolto diretto del giudice dà spazio alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza è indagine che prende in considerazione una serie di fattori quali, in primo luogo, la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori, la relazione in essere con il figlio.
Nel caso oggetto della pronuncia in commento - rileva la Suprema Corte - il minore non era mai stato ascoltato né dal Giudice, né da persona da questi incaricata, né dal C.T.U. nominato nel giudizio di primo grado.
La mancata audizione del minore ha costituito, secondo la Corte, una sicura violazione dei suoi diritti. Pertanto, concludono i giudici di legittimità, “appare determinante sentire il minore… al fine di meglio valutare le ragioni delle parti e stabilire quale debba essere la collocazione del minore e le modalità di frequentazione con l’altro genitore”.
La Suprema Corte ha dunque accolto il ricorso, rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello competente per l’ulteriore corso del giudizio.


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