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Separazione, se hai mantenuto da solo tuo figlio hai diritto a un rimborso dall’altro genitore: ecco la sentenza

Separazione, se hai mantenuto da solo tuo figlio hai diritto a un rimborso dall’altro genitore: ecco la sentenza
Anche senza una richiesta preventiva al giudice, il genitore che ha sostenuto tutte le spese per il mantenimento del figlio può ottenere quanto gli spetta dall’altro genitore. La Corte d’Appello di Ancona lo ha ribadito con una sentenza che farà scuola. Ecco i dettagli
In Italia il mantenimento dei figli è un obbligo legale che scatta dal semplice fatto di essere genitori: non è una gentile concessione, né un favore da fare “quando si può”. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza n. 634 del 2 maggio 2025, ribadisce che questo dovere prescinde dall’esistenza di un provvedimento che fissi un assegno: se uno solo dei genitori ha sostenuto le spese per un periodo significativo, l’altro è comunque tenuto a rimborsare la propria quota. Il messaggio è chiaro: la legge guarda all’interesse del minore e alla parità di responsabilità tra i genitori; non si possono usare i vuoti formali come scudo per evitare i doveri. La pronuncia chiarisce inoltre che il diritto al rimborso non è un “premio” al più diligente, ma la naturale conseguenza di un dovere condiviso rimasto, di fatto, a carico di uno solo.
Il caso concreto esaminato dalla Corte d’Appello di Ancona
Nel caso esaminato, un genitore aveva anticipato integralmente le spese del figlio per un lungo periodo prima di rivolgersi al giudice. L’altro genitore ha provato a difendersi sostenendo di aver comprato alcuni beni per i giorni in cui il minore stava con lui. La Corte ha respinto questa tesi: non basta comprare beni sporadici per dire di aver assolto l’obbligo. Il mantenimento è continuativo, proporzionato ai bisogni del figlio e coerente con i tempi di permanenza presso ciascun genitore. Quando ciò non avviene, chi ha pagato per entrambi ha diritto al rimborso della quota che l’altro non ha mai versato.
Come si calcola il rimborso delle spese di mantenimento
La Corte precisa che per quantificare il dovuto non si può prendere a modello l’assegno di mantenimento eventualmente fissato dopo: l’assegno guarda al futuro e non si applica a ritroso. Per il passato, invece, è legittimo ricostruire il quadro economico con un criterio presuntivo: si stimano le spese di ordinaria amministrazione (cibo, abbigliamento, materiali e attività scolastiche, piccole cure ricorrenti) considerando quanto tempo il figlio ha trascorso con ciascun genitore e quali bisogni stabili aveva in quel periodo.
Questo approccio rende la prova concreta e realistica: non serve conservare lo scontrino di ogni pasto o ogni maglietta per anni, conta dimostrare in modo serio e coerente chi ha sostenuto davvero la vita quotidiana del minore. Il rimborso, sottolinea la sentenza, ha natura indennitaria: serve a indennizzare il genitore “virtuoso” degli esborsi sostenuti per entrambi, perché il titolo del credito è l’obbligazione legale di mantenimento che gravava anche sull’altro genitore, pur non adempiuta.
Stop alle scappatoie, più tutela per chi ha fatto la sua parte
La decisione invia un segnale forte: chi non partecipa al mantenimento non può cavarsela con qualche spesa estemporanea né pretendere che l’assenza di un vecchio decreto lo metta al riparo. Il genitore che ha sostenuto da solo la quotidianità del figlio può chiedere il rimborso pro-quota facendo valere la realtà dei fatti: tempi di permanenza, impegno economico costante, tracciabilità minima dei pagamenti e coerenza delle uscite con i bisogni del minore.
È una pronuncia che premia la responsabilità e ristabilisce l’equità: se per anni uno ha portato il peso di due, la legge consente di recuperare quanto dovuto. Il risultato è duplice: tutela del minore, che non dipende dall’umore o dalla “generosità” dell’adulto, e richiamo efficace al genitore inadempiente, che non può più contare sul “non c’era l’assegno” per sfuggire al proprio dovere.


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